Esercizio di un autolavaggio abusivo: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20576 del 2024, si è pronunciata su un caso di autolavaggio abusivo, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo deputato a garantire la corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il titolare di un’attività di autolavaggio veniva condannato dal Tribunale di Marsala per il reato previsto dall’art. 137 del d.lgs. n. 152/2006, per aver esercitato l’attività in modo abusivo, in particolare per quanto riguarda le modalità di scarico delle acque reflue.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva appello, che veniva successivamente qualificato come ricorso per cassazione. Le sue richieste erano molteplici:
1. L’assoluzione, sostenendo che il fatto non costituisse reato.
2. In subordine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. La concessione delle attenuanti generiche.
4. La riduzione della pena al minimo edittale.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, tuttavia, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’autolavaggio abusivo
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Procuratore Generale, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dal Tribunale è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che tutte le censure mosse dal ricorrente erano “esclusivamente di merito”. In altre parole, l’imputato non contestava un’errata interpretazione o applicazione della legge da parte del Tribunale, ma proponeva una lettura diversa e più favorevole delle prove acquisite nel processo.
Nello specifico, il ricorrente cercava di rimettere in discussione la valutazione che il Tribunale aveva fatto riguardo a:
* L’attrezzatura a sua disposizione.
* Le concrete modalità di esercizio dell’attività di autolavaggio.
* Il sistema di scarico delle acque, che avveniva tramite una tubatura in parte interrata.
La Cassazione ha ribadito che tali valutazioni sono di competenza esclusiva del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale) e non possono essere riesaminate in sede di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse stata logica e coerente con le risultanze processuali.
Anche gli altri motivi di ricorso, relativi all’esclusione dell’art. 131-bis c.p., al diniego delle attenuanti e alla misura della pena, sono stati giudicati inammissibili per la stessa ragione: erano critiche di merito, prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce con chiarezza la funzione e i limiti della Corte di Cassazione. Non è possibile presentare un ricorso sperando in una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza, come la violazione di legge o un difetto di motivazione grave e palese. Chi intende impugnare una condanna deve quindi concentrarsi su argomentazioni di diritto, dimostrando dove e come il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare le norme, e non semplicemente sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti. Per i casi come quello dell’autolavaggio abusivo, la decisione sul merito, se logicamente motivata, rimane insindacabile in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La sentenza chiarisce che la Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non giudicare nuovamente il merito della vicenda. I rilievi del ricorrente sono stati considerati “esclusivamente di merito” e quindi inammissibili.
Per quale motivo il ricorso contro la condanna per autolavaggio abusivo è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dall’imputato erano volte a ottenere una diversa e più favorevole lettura delle prove già valutate dal Tribunale. Tali questioni, definite “di merito”, non possono essere oggetto del giudizio della Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna del precedente grado di giudizio diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa sentenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 10/02/2023 dal Tribunale di Marsala
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/02/2023, il Tribunale di Marsala ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto con riferimento all’esercizio abusivo di un’attività autolavaggio.
L’atto di appello proposto nell’interesse dell’COGNOME, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte palermitana (ord. 29/09/2023) è stato
trasmesso a questa Suprema Corte per le valutazioni in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione, nella quale si sollecitava l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e la riduzione della pena ai minimi edittali.
Con atto ritualmente trasmesso, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione proposta appare invero connotata da rilievi esclusivamente di merito, volti a sollecitare una diversa e più favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanz acquisite, non illogicamente valutate dal Tribunale nel senso della piena configurabilità del reato contestato, alla luce dell’attrezzatura a disposizione dell’COGNOME, del concreto esercizio dell’attività di autolavaggio all’arrivo degli operanti, nonché RAGIONE_SOCIALE modalità concrete dello scarico, effettuato avvalendosi di tubatura in parte interrata.
Altrettanto inammissibili sono gli ulteriori rilievi, anch’essi di merit comunque privi di qualsiasi confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., a diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 3 aprile 2024
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Il Presidente