Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7397 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7397 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Filetto il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/05/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in data 16.5.2025 aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, il condannato ha proposto personalmente opposizione, trasmessa per competenza a questa Corte dallo stesso Tribunale di sorveglianza trattandosi di impugnazione di ordinanza ricorribile solo per cassazione;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);
Considerato che la riqualificazione dell’opposizione originaria come ricorso in cassazione operata dal giudice di merito non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame e di giustificare la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01);
Considerato che non ha rilievo la circostanza che il condannato sia anche avvocato, in quanto Ł inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 17507/2025
CC – 04/12/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME