Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 0505P87) nato il 14/03/2001
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME alias NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione agli aumenti per la continuazione con i c.d. reati satellite, che non rispetterebbe il dictum di S.U. n. 47127/2021.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Il ricorrente aveva formulato un motivo di appello con cui lamentava l’eccessività dell’aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (oggetto di un’altra condanna a mesi 5 e gg. 10 di reclusione)
Ebbene, rispondendo a tale motivo, la Corte territoriale ha dato atto di ritenere che l’aumento in questione appare congruo tenuto conto del numero e della rilevanza delle condotte, nonché delle condizioni soggettive dell’imputato.
Inoltre, non avendo il primo giudice quantificato l’aumento per ciascun reato, vi ha provveduto la Corte territoriale nei termini che seguono: mesi 2 e giorni 10 per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente; giorni 20 per la contravvenzione al fvo; giorni 10 per ciascuna delle residue contravvenzioni, e così complessivamente mesi 3 e giorni 20.
Si tratta, come si vede, di aumenti del tutto contenutoi e, pertanto, diversamente da quanto opina il ricorrente sono pienamente rispettosi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
In particolare è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME e altro, nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E’ stato, infatti, in più occ sioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove
N.
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R.G.
riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articolo 81 cod. pen. nel determi- nare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena
base per tale reato, deve anche calcolare e motivave l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede
modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e suffi- ciente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun
reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall’articolo del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n.
47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del
04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez.
4, n. 48546 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il
Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di spe- cifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione’ ma di addivenire
comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025