Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
Depositata in Cancelleria
SENTENZA GLYPH
Sul ricorso proposto da:
IL FUNZIONAR
COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
GLYPH
Latina GLYPH
4r- avverso la sentenza emessa il 06/06/2023 dalla Corte d’Appello di GLYPH nova
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/06/2023, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Genova, in data 28/05/2020, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto continuato di cessione di cocaina, come meglio specificato ai capi A) e B) della rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
Oggi, 21 MAG. 2024
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancat applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 / n. 4 / cod. pen. Si censura la sentenza per non aver preso in considerazione, ai fini predetti, il reato più grave in con
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto d richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 ss. I.n. 1981. Si censura, al riguardo, il mancato apprezzamento della memoria scritta c era stata allegata la prova della titolarità del permesso di soggiorno e di una dimora, oltre alla procura speciale per la richiesta di sostituzione. Si evidenz la motivazione alla base del rigetto non aveva tenuto conto dei criteri di cui a 133 cod. pen., né delle innovazioni introdotte con la c.d. riforma Cartabia.
2.3. Violazione dell’art. 99, ultimo comma, cod. pen. con riferiment all’aumento di un mese di reclusione applicato per la recidiva non qualificata evidenzia, al riguardo, l’illegalità di tale porzione di pena dal momento c precedente penale riguardava un decreto penale di condanna alla pena di Euro 4.500 di multa.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollec l’annullamento della sentenza impugnata quanto all’aumento per la continuazione condividendo i rilievi formulati al riguardo dalla difesa, evidenziando la manif infondatezza e genericità delle residue censure prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la misura dell’aumento di pena applicato per la recidiva.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa uprema Corte ha invero chiarito che «la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualo condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e cias episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuit (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la decisione della Co territoriale appare immune da censure qui deducibili, avuto riguardo alla n contestata ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui, se è vero che transazione tra l’acquirente e il COGNOME contemplava un esborso di 30 euro, è anc vero che nell’ultimo mese il ricorrente aveva rifornito il medesimo assuntore tre o quattro volte la settimana: circostanza concordemente ritenuta dai giudic merito, tutt’altro che illogicamente, ostativa all’applicazione dell’attenuante
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure.
La Corte territoriale ha escluso la possibilità di sostituire la pena det formulando una prognosi negativa in ordine alla capacità del COGNOME di rispettare prescrizioni correlate alla libertà controllata, alla luce (oltre che della manc uno stabile radicamento sul territorio) della pendenza specifica a suo car nonchè della recentissima violazione della misura non detentiva in atto (sul pun cfr. anche pag. 5 della sentenza di primo grado, da cui emerge che, in t occasione, il COGNOME era stato deferito per i reati di cui agli artt. 337 e 650 cod.
Le valutazioni della Corte territoriale appaiono adeguatamente motivate ed in questa sede incensurabili, avuto riguardo al fatto che l’art. 58 I. n. 689 del espressamente richiamato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., esclude la possibi di procedere alla sostituzione della pena detentiva “quando sussistono fond motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
4. E’ invece fondata la residua censura.
Questa 45uprema Corte ha invero chiarito che «per stabilire in concreto l’aumento massimo di pena detentiva per effetto di una recidiva integrata soltan da condanne a pena pecuniaria, deve operarsi il ragguaglio tra queste ulti secondo la regola dell’art. 135 cod. pen., come modificato dalla legge 24 novembr 1981, n. 689» (Sez. 3, n. 12131 del 30/09/1985, Tani, Rv. 171373 – 01. In sens conforme, v. più di recente Sez. 3, n. 30542 del 31/05/2019, COGNOME).
In tale prospettiva ermeneutica, appare evidente che l’aumento per la recidiv semplice, applicato nella misura di un mese, viola la disposizione dell’ult comma dell’art. 99 cod. r róci pen., dal momento che il precedente a carico del COGNOME riguarda un decreto penale di condanna alla pena di Euro 4.500 di multa.
Deve pertanto disporsi, in accoglimento ‘del motivo di ricorso, l’annullament in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo giudizio sul punto, conformandosi al principio secondo cui l’aumento della pena detentiva per il nuovo reato non potrà supera la pena della stessa specie risultante dalla conversione delle precedenti cumulate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’aumento di pena per la affermata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Co d’Appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 febbraio 2023
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estensore
Il Presidente