Aumento Pena Reato Satellite: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando più reati vengono unificati sotto il vincolo della continuazione, come si determina l’aumento di pena per i reati meno gravi? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sul calcolo dell’aumento pena reato satellite, specificando che la valutazione deve basarsi sulla gravità oggettiva del fatto, così come accertata nella sentenza di condanna, senza possibilità di rimetterla in discussione in fase esecutiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo condannato con due sentenze irrevocabili. Il suo difensore aveva richiesto e ottenuto dalla Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati. La pena complessiva era stata quindi rideterminata in otto anni e quattro mesi di reclusione.
Tuttavia, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando specificamente la misura dell’aumento di pena applicato per il cosiddetto reato satellite, relativo all’importazione di 35 chilogrammi di sostanza stupefacente. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel quantificare l’aumento, basandosi su una valutazione illogica e contraddittoria. Si sosteneva che all’imputato fosse stato attribuito l’intero quantitativo di droga importata, mentre in realtà egli ne avrebbe ricevuto solo una parte, avendo agito come rappresentante di un clan con un ruolo marginale nella specifica vicenda.
La Valutazione dell’Aumento Pena Reato Satellite
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato come i due aspetti principali del ricorso – l’illogicità della motivazione e la contraddittorietà rispetto al ruolo effettivo dell’imputato – fossero strettamente connessi e, in ultima analisi, inammissibili.
Il punto centrale della decisione è che, in sede di esecuzione, il giudice deve valutare la gravità del reato satellite sulla base dei fatti cristallizzati nella sentenza di condanna definitiva. Non è possibile, in questa fase, rimettere in discussione l’accertamento di merito, come la quantità di sostanza stupefacente importata o il ruolo specifico del condannato.
Il Principio della Gravità Oggettiva
La Cassazione ha chiarito che l’argomento difensivo sul “ruolo marginale” non poteva scalfire la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva correttamente giustificato l’aumento pena reato satellite facendo riferimento alla particolare gravità del reato, desunta proprio dall’enorme quantità di sostanza importata (35 kg) e dal suo valore economico. Questo dato oggettivo, accertato in sede di cognizione, non può essere smentito o ridimensionato in fase esecutiva.
Inoltre, la Corte ha rilevato una contraddizione nell’argomentazione difensiva: invocare un ruolo marginale per mitigare la pena per il reato satellite contrasta con la stessa richiesta di applicazione della continuazione, ottenuta proprio a seguito di una precedente pronuncia della stessa Cassazione. La gravità del fatto era, dunque, un elemento già consolidato e non più negoziabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, il tentativo di sminuire il proprio ruolo nella vicenda non può negare il dato processuale acquisito della condanna per l’importazione di un ingente quantitativo di droga. Questo fatto storico e giuridico è il fondamento su cui il giudice dell’esecuzione deve basare la propria valutazione per determinare l’aumento di pena. In secondo luogo, la contestazione appare tardiva e proposta in una sede non appropriata. Le valutazioni sul grado di coinvolgimento e sulla responsabilità individuale sono tipiche del giudizio di merito e non possono essere riproposte durante l’incidente di esecuzione, che ha lo scopo di regolare le modalità di espiazione della pena e non di rivedere il giudizio di colpevolezza.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione penale: i fatti accertati con sentenza irrevocabile costituiscono un limite invalicabile per il giudice dell’esecuzione. Quando si discute dell’aumento pena reato satellite nel contesto della continuazione, la valutazione deve fondarsi sulla gravità oggettiva del reato come descritta nella sentenza di condanna. Argomenti relativi a un presunto ruolo marginale o a una diversa interpretazione delle prove non possono trovare accoglimento in questa fase, poiché equivarrebbero a una non consentita revisione del merito della condanna. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che ogni contestazione sul quantum di pena legato a un reato satellite deve essere ancorata a vizi logici o giuridici della decisione del giudice dell’esecuzione, senza tentare di riaprire il capitolo, ormai chiuso, dell’accertamento dei fatti.
È possibile contestare l’aumento di pena per un reato satellite sostenendo di aver avuto un ruolo marginale?
No, secondo questa ordinanza non è possibile se tale valutazione contrasta con i fatti oggettivi accertati nella sentenza di condanna definitiva, come l’ingente quantitativo di stupefacenti legato al reato. La discussione sul ruolo dell’imputato è materia del giudizio di merito, non della fase esecutiva.
Su quali basi il giudice dell’esecuzione determina l’aumento di pena per un reato satellite?
Il giudice deve basare la sua valutazione sulla gravità del reato satellite, desumendola dagli elementi oggettivi cristallizzati nella sentenza di condanna irrevocabile. Nel caso di specie, la particolare gravità era data dalla quantità e dal valore della sostanza stupefacente importata.
Perché il ricorso è stato considerato contraddittorio dalla Corte di Cassazione?
Perché la difesa ha invocato un ruolo marginale per ottenere una riduzione dell’aumento di pena, dopo aver però beneficiato dell’istituto della continuazione, che unifica le pene proprio in virtù di un medesimo disegno criminoso. Inoltre, la contestazione avveniva in fase esecutiva, sede non idonea a rivalutare i fatti già giudicati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/10/1990
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.10.2024 la Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente, rideterminando la pena complessiva inflittagli nella misura di otto anni e quattro mesi di reclusione;
Dato atto che prima della camera di consiglio odierna il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria una memoria difensiva;
Rilevato che il motivo unico di ricorso censura la misura dell’aumento per il reato c.d. satellite, stigmatizzando che l’impegno motivazionale apparentemente adeguato sia il frutto di un travisamento delle evidenze tradottosi in una motivazione fondata su dati congetturali, la quale, per un verso, è manifestamente illogica per sproporzione nella determinazione della pena per i due reati posti in continuazione con quello più grave e, per l’altro, è contraddittoria laddove imputa a Paduano l’intero quantitativo di sostanza stupefacente importata di cui in realtà il ricorrente ha ricevuto solo una quota;
Considerato che i due aspetti evidenziati nel ricorso sono tra loro strettamente connessi, in quanto l’ordinanza impugnata risponde in modo adeguato al rilievo (già formulato in sede di incidente di esecuzione) relativo al diverso aumento di pena per i due reati satellite, richiamando appunto la particolare gravità del reato in materia di stupefacenti ove valutata con riferimento alla quantità di sostanza importata e al suo valore;
Ritenuto, a tal proposito, che l’argomento sulla base del quale il ricorso contesta, in ultima analisi, la motivazione del provvedimento della Corte d’Appello di Napoli – ovvero, che COGNOME avrebbe avuto nella vicenda degli stupefacenti un ruolo marginale quale rappresentante del clan COGNOME – non è suscettibile di inficiare l’iter argomentativo della decisione, in quanto: 1) non arriva a smentire il dato che il ricorrente sia stato condannato in sede di cognizione per l’importazione di 35 chilogrammi di sostanza stupefacente; 2) invocando un ruolo marginale del ricorrente quando si tratta di valutare uno dei reati satellite, contrasta con la precedente sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione – in seguito alla quale è stata infine accolta dalla Corte d’Appello la istanza di applicazione della disciplina della continuazione inizialmente
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rigettata – che aveva invece evidenziato il ruolo associativo apicale (e nient’affatto secondario) di Paduano sin dal 2008 in modo da consentire la riconducibilità ad un
unico disegno criminoso anche del reato commesso nel 2010;
Considerato, quindi, che il ricorso sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di
valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465
del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025