Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 24/01/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni 5 mesi 4 di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 04/05/2022, la Corte di appello di Lecce riformava la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 26/01/2021, con cui, in esito a giudizio abbreviato, COGNOME NOME era stato dichiarato – unitamente ad altri soggetti in concorso penalmente responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico d stupefacenti, di illecita cessione di stupefacenti, di tentata estorsione e di ricettazion condannato alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione, riducendo la pena nei suoi confronti in anni 6 di reclusione.
Con sentenza n. 33895 del 20/06/2023, la Quarta Sezione di questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, annullava, nei confronti del predetto, la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, con rigetto nel resto.
In particolare, la Corte riteneva fondato il secondo motivo del ricorso dedotto dal COGNOME, con cui si lamentava violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen., sostenendo, che non sarebbe stato correttamente individuato il delitto ritenuto più grave, in relazione al quale sono stati effettuati gli incrementi sanzionatori per la continuazione posto che il più aspramente sanzionato è il delitto di ricettazione e non quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La Corte evidenziava in proposito che sussisteva l’ipotizzata violazione del disposto di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., non risultando individuato in maniera corretta il delitto più grave rispetto al quale è stata poi determinata la cd. pena base.
Ciò perché il delitto punito con pena più grave, tra quelli per i quali è intervenuta la condanna del COGNOME in grado di appello, era quello di ricettazione di cui al capo Y (punito con la reclusione da due ad otto anni) e non quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui capo A (punito con la reclusione da uno a cinque anni, per effetto del rinvio al regime sanzionatovi° previsto dall’art. 416 cod. pen.).
Con sentenza del 24 gennaio 2024, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 26/01/2021, riduceva la pena inflitta ad NOME COGNOME ad anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 344,00 di multa.
In particolare, la Corte salentina rideterminava la pena nel modo che segue: pena base per il reato di cui al capo Y): anni 2 di reclusione ed euro 516 di multa (minimo edittale in ragione dell’oggetto della ricettazione); aumento di anni 1 e mesi 4 per il capo A); aumento per il capo P) con la continuazione interna di anni 3 mesi 9 di reclusione; aumento per il capo M), mesi 2 di reclusione; aumento per il capo 0), mesi 2 di reclusione; aumento per il capo S), mesi 2 di reclusione; aumento per il capo T), mesi 2 di reclusione; aumento per il capo U), mesi 10 di reclusione.
Pena complessiva anni 8 mesi 9 di reclusione ed euro 516 di multa, ridotta per il rito abbreviato alla pena finale anzidetta.
4. Avverso la pronuncia della Corte di appello di lecce ricorre il COGNOME.
Con il primo e unico motivo lamenta violazione dell’articolo 81 cod. pen., avendo i giudici salentini proceduto ad un aumento della pena in continuazione superiore al triplo della pena disposta per il reato più grave, che non avrebbe potuto superare i sei anni di reclusione, ed invoca la riconduzione della pena nei limiti legali da parte di questa Corte.
Il 10/09/2024 l’AVV_NOTAIO del foro di Lecce depositava, per l’imputato, memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso, e chiedeva alla corte di procedere alla rideterminazione della pena in anni 4 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Collegio evidenzia come la sentenza impugnata abbia proceduto a quantificare la pena in misura eccedente il triplo della pena irrogata per il reato più grave: a fronte di una pena inflit per il delitto di cui all’articolo 648 cod. pen. pari ad anni 2 di reclusione ed euro 516 di multa, corte territoriale è pervenuta ad una pena finale, prima della riduzione per il rito, di anni 8 mesi 9 di reclusione.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli aumenti operati per continuazione, per violazione dell’articolo 81, terzo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Non vi è spazio per una autonoma rideterminazione della pena ad opera di questa Corte, stante la pluralità di cessioni contestate al capo P), che rende necessaria una completa rivalutazione del trattamento sanzionatorio con ampi margini di discrezionalità, operazione non consentita al giudice di legittimità.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento della pena ex articolo 81 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 24/09/2024.