Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 16/02/1970
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, ir pa riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 11.01.2024, ha di ;posto revoca della confisca della somma di denaro in sequestro e la re tituz all’avente diritto, confermando nel resto la pronuncia nei confronti di ece COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. GLYPH ottobre 1990, n.309, così riqualificato in primo grado. L’imputato è stato condai nato pena di mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa, e, ritenuta la cont nuaz tra il reato contestato e quanto giudicato nelle sentenze del Tribunale di M n. 3020/23, n. 2604/22 e nella sentenza della Corte di appello di Alan 1550/23, è stato disposto l’aumento rispetto alla pena di anni 2, ri le reclusione ed euro 4.500,00 di multa, per una pena complessiva di anr i 3, m 1 di reclusione ed euro 5.100,00 di multa.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentand ) vizi motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena a titolo continuazione ex art. 81 cpv. cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto è generico e attiene al trattamento punitivo benché q Jesto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pag.5). I ei di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la conti tu “esterna”, individui il reato più grave in quello già giudicato con altre io unificate a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma -stando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aum ?ri i reati satellite secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., non eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già liu ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniqt ità predette porzioni di pena, alla loro riduzione (Sez.6, n. 3998 del 07/12/2 D23, 286114; Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 273447). Sul punto, la Cort territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illog cità confermato l’aumento di pena a titolo di continuazione sulla base della gr 3vità del reato (avente ad oggetto droga pesante, del tipo cocaina), dei plurimi pr 2cedenti penali dell’imputato, anche specifici, nonché della significativa circostan za reato fosse stato commesso in violazione della misura cautelare del d iviet dimora nella Regione Lombardia (pag.5). È utile allora ribadire che il git dice merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, at:r l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) c ei
indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Ma ;tro
271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 1 ?749 d
19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). È dunque consentito il sind3cato d legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero art it
ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con
,
,eguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non su sisten
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle arimende determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am inende
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.