Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto ristanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati cori due sentenze emesse da: 1) Corte di assise d’appello di Napoli del 22/03/2019, divenuta irrevocabile il 09/10/2020, per il reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 1, 577 c. 1 n. 3 cod. pen., 7 legge 203 del 1991 (pena inflitta diciotto anni e otto mesi di reclusione); 2) Corte d’appello di Napoli del 15/06/2016, divenuta irrevocabile il 20/12/2017, per i reati di cui agli artt. 378, 648, 628 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravanti ex art. 7 legge 203 del 1991 (pena inflitta sette anni, mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa), rideterminando la pena complessiva in anni ventiquattro di reclusione.
Avverso il provvedimento ricorre Perhiam per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo operato dalla Corte distrettuale delle pene stabilite in aumento per i reati cd satellite.
In particolare, con riferimento al reato di rapina (capo 64 della sentenza sub 2), il Giudice dell’esecuzione ha stabilito la pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, omettendo di parametrare detto aumento rispetto a quello già stabilito nella medesima sentenza per il coimputato COGNOME, e stabilendo una pena incongrua, anche in relazione agli altri aumenti stabiliti per gli ulteriori reati satellite.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Con memoria successivamente depositata la Difesa ha ulteriormente argomentato, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la
pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
3. Nella specie risulta osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, avendo il Giudice dell’esecuzione compiutamente analizzato le modalità e circostanze d ella complessiva vicenda accertata nella seconda sentenza, posta in continuazione con quella oggetto della prima sentenza, ritenuta più grave, alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come ha richiesto l’esegesi di questa Corte nella sua massima espressione.
In particolare il G.E. ha correttamente posto come base quella di anni 18 e mesi 8 di reclusione inflitta in relazione alla fattispecie omicidiaria di cui alla sentenza sub 1. (Corte di assise d’appello di Napoli del 22/03/2019), stabilendo a titolo di aumento per la continuazione per i reati giudicati con la sentenza sub. 2, le pene di anni 3 mesi 4 di reclusione per il reato di rapina (capo 64); anni 1 di reclusione per i capi 14a), 1413) e 14c) ed anni 1 di reclusione per il delitto di favoreggiamento aggravato, come riqualificato in sede di cognizione il capo 1, pervenendo in tal modo alla pena complessiva finale rideterminata di anni 24 di reclusione.
Con riferimento all’aumento per il reato di rapina di cui al capo 64 (unico di cui si duole il ricorrente), esso, come detto, è stato quantificato in anni 3 mesi 4 di reclusione (a fronte di una pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed C 1000 di multa stabilita dal Giudice della cognizione): il G.E., a fondamento di tale determinazione, ha argomentato in ordine alla «estrema gravità del fatto», commesso per favorire la latitanza di NOME COGNOME, ed alla personalità del COGNOME, di cui viene sottolineata l’«eccezionale propensione al crimine», dal momento che il soggetto «dopo aver offerto un contributo rilevante alla consumazione dell’omicidio di COGNOME NOME, ha prestato la propria assistenza continuativa e qualificata per almeno quattro mesi (commettendo una rapina e altri reati in materia di armi e ricettazioni) al famigerato e spietato capo dell’RAGIONE_SOCIALE, impegnata nel corso dell’anno 2008 in una serie allarmante di omicidi e altri delitti di assoluta gravità».
Proprio l’esigenza di individualizzazione della pena, di cui è espressione la disciplina testé richiamata, non consente di dare spazio a pretese disparità di trattamento quali quelle lamentate con riferimento al coimputato, risultando
indimostrata l’identità di condizioni personali, specificamente valorizzate per NOME nell’impugnata ordinanza.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024