Aumento Pena Reato Continuato: La Motivazione del Giudice secondo la Cassazione
L’aumento pena reato continuato è un tema centrale nel diritto penale, poiché riguarda la discrezionalità del giudice nel quantificare la sanzione per chi commette più reati legati da un unico disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18270/2024) offre un importante chiarimento sui limiti dell’obbligo di motivazione del giudice, specialmente quando l’aumento di pena si attesta su valori minimi. Analizziamo insieme questo caso per capire la portata del principio espresso dalla Suprema Corte.
Il Caso: dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per diversi reati, tra cui minaccia pluriaggravata, porto abusivo di arma da sparo (considerato il reato più grave) e un’ulteriore minaccia aggravata. La Corte di Cassazione, in una precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza d’appello limitatamente alla quantificazione dell’aumento di pena per uno dei reati satellite (la minaccia aggravata), rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova determinazione.
Il giudice del rinvio, quindi, ha proceduto a ricalcolare la pena complessiva, confermando la pena base per i primi due reati e quantificando l’aumento per il terzo in due mesi di reclusione e 100 euro di multa. Contro questa nuova sentenza, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla misura dell’aumento per la continuazione.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. I giudici hanno smontato le argomentazioni della difesa, sottolineando come le doglianze relative a un presunto errore materiale commesso dal giudice di primo grado fossero ormai irrilevanti, dato che la nuova determinazione della pena da parte della Corte d’Appello aveva superato e assorbito la precedente.
Le Motivazioni: Quando l’Aumento Pena Reato Continuato è Adeguato?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione fornita dal giudice del rinvio per giustificare l’aumento di pena. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata, in quanto la Corte d’Appello aveva fatto riferimento alle modalità del fatto e al contesto in cui l’azione criminosa si era sviluppata.
Il punto cruciale, però, è il richiamo a un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 47127/2021). Secondo tale principio, sebbene il giudice debba motivare l’aumento di pena per ciascun reato satellite in modo distinto, il grado di dettaglio richiesto è direttamente proporzionale all’entità dell’aumento stesso. In altre parole, quando l’aumento di pena è ‘prossimo al minimo’ legale, come nel caso di specie, non è necessario un onere motivazionale particolarmente complesso o esteso. La motivazione già fornita, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente a giustificare la decisione, rendendo il ricorso infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e di grande rilevanza pratica. Stabilisce un principio di proporzionalità tra l’entità della sanzione e l’obbligo di motivazione. Per la difesa, ciò significa che contestare un aumento pena reato continuato minimo sulla base di un presunto vizio di motivazione sarà più difficile, a meno che la motivazione sia totalmente assente o palesemente illogica. La decisione del giudice di attestarsi su valori vicini al minimo legale è di per sé indicativa di una valutazione di ridotta gravità del reato satellite, e ciò non richiede una giustificazione verbosa. Questa pronuncia ribadisce la fiducia del legislatore nella discrezionalità del giudice di merito, bilanciandola con la necessità di una motivazione che sia adeguata, ma non necessariamente prolissa.
Quando il giudice deve motivare in modo dettagliato l’aumento di pena per il reato continuato?
Il giudice deve fornire una motivazione distinta per ogni reato ‘satellite’, ma il livello di dettaglio richiesto è correlato all’entità dell’aumento. Secondo la Cassazione, un aumento di pena che si attesta su valori prossimi al minimo legale non richiede un onere motivazionale ulteriore rispetto a quello già assicurato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto in parte non consentito, perché si concentrava su un errore materiale del giudice di primo grado ormai superato dalla nuova determinazione della pena, e in parte manifestamente infondato, perché la motivazione della Corte d’Appello sull’aumento di pena è stata considerata adeguata, dato che l’aumento era minimo.
Cosa significa che un aumento di pena è ‘prossimo al minimo’?
Significa che il giudice, nell’aumentare la pena base per il reato più grave a causa della continuazione con altri reati, ha scelto un incremento molto vicino al valore più basso consentito dalla legge per quel tipo di aumento, riflettendo una valutazione di contenuta gravità del reato aggiuntivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JOPPOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ha ridetermiNOME la pena complessiva inflitta all’imputato, confermando quella per i reati di minaccia pluriaggravata in concorso (capo A) e di porto abusivo di arma comune da sparo (capo B), per i quali non vi era stato annullamento, nonché quantificando l’aumento per la continuazione per la minaccia aggravata (capo C);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione alla misura dell’aumento di pena in continuazione per il reato di minaccia aggravata di cui al capo C), è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato; quanto al primo profilo la doglianza relativa alla correzione dell’errore operato dal Tribunale in vero non ha alcun rilievo, in quanto è determinazione del tutto sganciata e non rilevante al fine del presente giudizio,
cosicchè il riferimento all’errore materiale, commesso dal giudice di primo grado e qui denunziato dal ricorrente, risulta non sorretto da un concreto interesse da parte del ricorrente medesimo, che deve invece confrontarsi con la nuova determinazione della pena; infatti la Corte territoriale ha confermato, la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il più grave capo B), aumentata ad anni quattro e mesi sei ed euro 5000 di multa per la continuazione con il capo A); infine aumentata per il capo C) – (oggetto dell’annullamento era la l’aumento di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa) – alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 per una pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 5100,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 3400,00 di multa; in relazione alla doglianza per l’aumento determiNOME per il delitto di minaccia aggravata, in ossequio alla sentenza rescindente, lo stesso è assolutamente contenuto e risulta adeguatamente motivato – richiamando la Corte di merito le modalità del fatto e il contesto in cui è maturata l’azione – considerato altresì che, in tema di reato continuato, se il giudice deve motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tuttavia il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e nel caso in esame l’aumento è certamente prossimo al minimo e come tale non richiede un ulteriore onere motivazionale rispetto a quello già assicurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024