Aumento Pena per Reato Continuato: La Cassazione e la Motivazione Implicita
L’istituto del reato continuato è un pilastro del nostro sistema sanzionatorio penale, pensato per mitigare l’asprezza del cumulo materiale delle pene. Tuttavia, la sua applicazione pratica, in particolare la determinazione dell’aumento pena reato continuato, solleva questioni complesse. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, chiarendo i confini dell’obbligo di motivazione per il giudice.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di “omessa motivazione” da parte dei giudici di merito. In sostanza, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dietro la misura dell’aumento di pena applicato per i reati satellite, ovvero quelli commessi in continuazione con il reato più grave.
L’Aumento Pena per Reato Continuato e i Principi della Cassazione
Per comprendere la decisione, è essenziale richiamare i principi consolidati in materia. La regola generale, sancita anche dalle Sezioni Unite (sentenza “Pizzone” n. 47127/2021), stabilisce che il giudice, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, deve:
1. Individuare il reato più grave e fissare la relativa pena base.
2. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Questo obbligo mira a garantire la trasparenza e la controllabilità del ragionamento del giudice, assicurando che l’aumento sia proporzionato e rispetti i limiti imposti dall’articolo 81 del codice penale.
La Flessibilità dell’Obbligo di Motivazione
L’ordinanza in commento introduce un’importante precisazione a questo principio. La Cassazione afferma che il grado di “impegno motivazionale” richiesto al giudice è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti di pena disposti. Non è sempre necessaria una motivazione analitica e parcellizzata, specialmente in determinate condizioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendo che l’obbligo di motivazione possa considerarsi “implicitamente assolto” in presenza di specifiche circostanze. Secondo gli Ermellini, quando si tratta di reati omogenei e l’aumento di pena praticato è minimo, non è esigibile una giustificazione matematica o eccessivamente dettagliata.
Il ragionamento della Corte si fonda su due pilastri:
1. Omogeneità dei Reati: Se i reati satellite sono della stessa natura del reato principale, il giudizio di proporzionalità è più semplice e non richiede complesse argomentazioni.
2. Minimo Aumento di Pena: Un aumento contenuto rispetto alla pena base indica già di per sé che il giudice ha operato con moderazione, allontanandosi dal rigore del cumulo materiale.
In questi casi, la motivazione si considera implicita, purché dal complesso della decisione emerga il rispetto dei principi di proporzionalità e dei limiti legali. L’obiettivo primario, sottolinea la Corte, è evitare che, attraverso aumenti ingiustificati, si realizzi surrettiziamente un cumulo materiale delle pene, vanificando la funzione stessa dell’istituto del reato continuato.
Le Conclusioni
La pronuncia consolida un approccio pragmatico e non formalistico alla motivazione dell’aumento pena reato continuato. Si riconosce che, soprattutto in contesti di criminalità seriale o omogenea, imporre al giudice una motivazione analitica per ogni singolo, minimo aumento di pena sarebbe un onere sproporzionato. La decisione, quindi, bilancia l’esigenza di trasparenza del percorso sanzionatorio con la necessità di efficienza processuale, confermando che il controllo di legittimità deve concentrarsi sulla sostanza della decisione: la proporzionalità della pena complessiva e il corretto uso del potere discrezionale del giudice.
Quando un giudice aumenta la pena per il reato continuato, deve sempre motivare in dettaglio ogni singolo aumento?
No. Secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità degli aumenti. Per reati omogenei e aumenti di pena minimi, la motivazione può considerarsi implicita e assolta senza una spiegazione analitica per ogni reato.
Cosa significa che la motivazione sull’aumento di pena è “implicitamente assolta”?
Significa che, in presenza di reati simili e di un aumento di pena modesto rispetto alla pena base, si presume che il giudice abbia rispettato i criteri di proporzionalità e i limiti di legge, anche senza fornire una giustificazione esplicita e dettagliata per ciascun reato satellite.
Qual è lo scopo principale del richiedere una motivazione per gli aumenti di pena nel reato continuato?
Lo scopo è consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che non siano stati superati i limiti previsti dall’art. 81 c.p. e, soprattutto, che non sia stato applicato un “cumulo materiale” mascherato, cioè una semplice somma aritmetica delle pene che il reato continuato mira a evitare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 10/12/1982
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che detto obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultin rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operat surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024.