Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 877 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/01/2002
avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per l’eccessivo aumento di pena determinato in virtù del riconosciuto vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, in riferimento alla determinazione dell’aumento della pena in virtù del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, deve
ribadirsi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che, nel caso di specie, tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente ma evidentemente assolto (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), venendo in considerazione reati omogenei e l’impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e per la fattispecie criminosa per la quale si è proceduto nel presente procedimento;
che, infatti, a tale proposito, deve ribadirsi che, «n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Ftv. 279770-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.