Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36555 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN NOME ROTONDO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO. che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato codifensore AVV_NOTAIO, che si Ł riportato ai motivi di ricorso, udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione del chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13/06/2024, ha confermato la sentenza, pronunciata ad esito di rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Foggia del 19/11/201, con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 648bis cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge, vizio della motivazione perchØ omessa e meramente apparente quanto alla ricorrenza degli elementi caratterizzanti il delitto ascritto, non essendo stata in alcun modo provata la provenienza da delitto della autovettura oggetto della contestazione di riciclaggio e non essendo stato affermato il tema della assenza di concorso del ricorrente nel delitto presupposto; Ł mancata qualsiasi prova, anche logica, in ordine alla provenienza delittuosa del bene, nonchØ quanto alla possibilità che il ricorrente sia stato egli stesso autore del delitto presupposto. L’accertamento circa l’effettiva provenienza dell’auto non Ł stato in alcun modo effettuato e la circostanza era rilevante anche al fine di escludere la provenienza del bene da reato contravvenzionale, atteso che all’epoca della condotta contestata il reato contravvenzionale presupposto escludeva il delitto di riciclaggio.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ apparente e manifestamente
illogica nel non aver riconosciuto la attenuante specifica di cui all’art. 648bis , comma quarto, cod. pen., oltre che in relazione all’art. 59 cod. pen. per avere onerato il ricorrente della prova della sussistenza della diminuente; il ricorrente non aveva alcuna possibilità di dimostrare la provenienza delittuosa del bene modificato nei suoi dati identificativi; risulta violata la presunzione di non colpevolezza, mentre in considerazione del disposto dell’art. 59 cod. pen. il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare del principio del favor rei .
2.3.Violazione di legge in relazione all’art. 99, comma sesto, cod. pen.; il giudice di merito ha erroneamente valutato il regime della recidiva e non ha correttamente preso in considerazione i precedenti riferibili al ricorrente, così applicando una pena illegale perchØ superiore al limite di legge imposto dall’art. 99, comma sesto, cod. pen., atteso che l’aumento non poteva superare la misura di un anno di reclusione, mentre invece era stato irrogato nella misura di due anni di reclusione.
2.4.Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 99 e 62bis , cod. pen., nonchØ 125, comma 3, cod. proc. pen.; le circostanze attenuanti generiche sono state negate senza considerare il comportamento processuale del ricorrente, che aveva comunque reso dichiarazioni nel corso delle indagini; inoltre Ł stata omessa qualsiasi valutazione in tema di bilanciamento con la recidiva senza che sia stata effettivamente riscontrata la maggiore capacità a delinquere del ricorrente; di fatto Ł stato applicato un aumento in forma matematica senza alcuna indicazione della scelta della pena base e del suo aumento per la recidiva; ricorre di fatto una mancanza grafica della motivazione, con una mera indicazione matematica dell’aumento per la recidiva.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł solo parzialmente fondato, per le ragioni che seguono, limitatamente all’aumento operato per la recidiva, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
2.In via preliminare, occorre rilevare come quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente ricorra una doppia decisione conforme dei giudici di merito. Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l’appello ed ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 -01).
3.Si deve, inoltre, considerare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME , Rv. 191229-01).Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’ iter motivazionale, il giudice di appello non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01).
4.Il primo motivo di ricorso Ł generico ed in parte non consentito. La difesa si Ł, infatti, limitata a reiterare la medesima censura proposta con l’atto di appello quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni, logiche e prive di aporie, della Corte di appello, al fine di introdurre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso essere ribadito il principio secondo il qualeŁ preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01). La Corte di appello ha specificamente ricostruito gli elementi che hanno portato alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il delitto di riciclaggio (pag. 4 e seg. dove sono stati richiamati e valorizzati, in modo incensurabile e immune da manifesta illogicità, gli accertamenti espletati, la disponibilità in capo al COGNOME di un veicolo clonato, l’idoneità della attività di clonazione posta in essere sul mezzo al fine di occultarne la provenienza illecita, collegando tale attività ad ulteriori accertamenti rispetto ad una rapina posta in essere con mezzo di identiche caratteristiche originariamente in possesso del ricorrente, il quale non ne aveva mai denunciato furto o sottrazione, eppure rinvenuto dal personale operante in stato di abbandono).
4.1.Il ricorrente si Ł poi concentrato in questa sede sul tema, non devoluto con i motivi di appello, relativo alla possibile commissione del delitto presupposto da parte del COGNOME. Tale allegazione, tra l’altro del tutto genericamente introdotta, viene proposta in modo non consentito per la prima volta in questa sede (in tal senso i motivi di appello rendono palese la assenza di qualsiasi considerazione difensiva sul punto e, dunque, la mancata devoluzione della ricostruzione alternativa introdotta solo in questa sede quanto ad una eventuale partecipazione del ricorrente al delitto presupposto, mentre i motivi aggiunti avevano richiamato il tema del delitto presupposto ma solo ed esclusivamente al fine di giungere ad una riqualificazione della condotta ascritta come ricettazione). Si deve, su questo tema, rilevare l’interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01). Nel resto le censure, genericamente introdotte in questa sede, non colgono nel segno. La Corte di appello ha specificamente ricostruito gli elementi posti alla base della affermazione di responsabilità del ricorrente, ha richiamato la chiara sussistenza del delitto presupposto, ovvero il trafugamento del bene in danno di terzi non identificabili (pag. 6), proprio in considerazione delle plurime attività poste in essere sul bene clonato e della apposizione sullo stesso della targa del veicolo originale (nella esclusiva disponibilità del COGNOME). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, con conseguente aspecificità e genericità del motivo proposto.
5.Il secondo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo aggiunto richiamato nel riepilogo della motivazione dalla Corte di appello, oltre che generico nella sua formulazione quanto alla possibile applicazione della diminuente di cui all’art. 648bis , comma quarto, cod. pen. essendo stata ricostruita, con motivazione del tutto
immune da manifesta illogicità, la decisa gravità della condotta posta in essere, la provenienza delittuosa del mezzo sulla base di una corposa prova logica, la connotazione della condotta anche per il suo carattere organizzato e strutturato, sicchØ la censura risulta all’evidenza disattesa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01) mentre il ricorrente si confronta solo parzialmente con la motivazione, richiamando tra l’altro una argomentazione in subordine resa dalla Corte di appello (pag. 7) non risolutiva nel caso di specie, e tra l’altro travisata nei suoi contenuti, proprio perchØ letta in modo frazionato, atteso che la Corte di appello ha sostanzialmente chiarito come fosse da escludere qualsiasi versione alternativa rispetto alla emersione di elementi a carico del ricorrente, anche in considerazione della mancanza di qualsiasi allegazione in tal senso. Infine, occorre considerare come il motivo aggiunto sul punto della possibile lieve entità del fatto si caratterizzasse già in appello per la sua genericità ed assertività come emerge dalla lettura dello stesso (a pag. 4 dei motivi aggiunti in fine).
6.Il quarto motivo di ricorso non Ł consentito, atteso che il tema qui proposto quanto alla violazione della disciplina di cui all’art. 62 bis cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche quanto al bilanciamento eventuale delle stesse con la recidiva, non Ł stato devoluto in sede di appello, dove la difesa (nell’ambito del terzo motivo di appello) si Ł limitata ad affermare, con censura già del tutto generica in quella sede, che ‘il giudice di prime cure, sulla base di una diversa e piø favorevole analisi delle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., considerando la finalità rieducativa della pena e l’entità della pena finale applicata, ha applicato una all’odierno ricorrente una sanzione che appare eccessivamente gravosa e neanche del tutto contenuto nel minimo edittale’. Deve rilevarsi anche su questo punto l’interruzione della catena devolutiva, a fronte, comunque, di una motivazione analitica e puntuale delle Corte di appello, che ha sottolineato l’emersione a carico del ricorrente di elementi di valenza esclusivamente negativa e la mancata contestazione da parte dello stesso del riconoscimento della recidiva. Ciò posto, si deve ribadire che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
7.¨ invece fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato l’erronea considerazione dei precedenti penali riferibili al ricorrente, con evidente incidenza nel computo della recidiva in violazione del disposto dell’art. 99, comma sesto, del cod. pen. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto congrua la pena irrogata nella misura indicata dal giudice di primo grado in violazione di legge.
7.1.In particolare, il giudice di primo grado aveva provveduto ad identificare la pena nei seguenti termini: pena finale anni 4 di reclusione ed euro 8000,00 di multa, partendo dalla pena base di anni 4 di reclusione ed euro 8000,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. Tuttavia, dalla lettura del certificato del casellario riferibile al ricorrente la pena predetta, quanto all’aumento per la recidiva, risulta superiore al massimo consentito per legge e, dunque, illegale (tre diverse condanne, la prima mesi 1 e giorni 20 di reclusione, la
seconda a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, la terza a mesi 6 di reclusione ed euro 180,00 di multa). Questa Corte ha chiarito che in applicazione dell’art. 99, ultimo comma, cod. pen., l’aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, Zazo, Rv. 261997-01). La pena inflitta quale aumento a titolo di recidiva, nel caso di specie, tenuto conto delle precedenti condanne, risulta superiore al limite massimo edittale previsto e deve dunque essere ritenuta illegale (in diversa fattispecie Sez. U, n. 27058 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214-02). Deve, quindi, essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale costituisce penaillegale l’incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, RAGIONE_SOCIALE Barbera, Rv. 284716-01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283689-01).
7.2.Ciò posto, la pena può essere conseguentemente rideterminata ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l) cod. proc. pen. nel limite massimo (ritenuto dal primo giudice) di anni 1, mesi 1 e giorni 20 di reclusione e 480,00 euro di multa, aumento computato sulla pena base indicata sicchØ, tenuto altresì conto della diminuzione per il rito abbreviato, deve essere rideterminata nella misura finale di anni 3, mesi 5, giorni 3 di reclusione ed euro 5653,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento operato per la recidiva e ridetermina la pena in anni 3 mesi 5 e giorni 3 di reclusione ed euro 5.653,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME