Aumento pena per continuazione: quando la motivazione del giudice deve essere più rigorosa
L’aumento di pena per continuazione è uno strumento centrale nel sistema sanzionatorio penale, ma la sua applicazione non è un mero automatismo. La discrezionalità del giudice deve essere sempre supportata da una motivazione adeguata, che diventa tanto più necessaria quanto più la sanzione si allontana dai minimi previsti dalla legge. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo principio, chiarendo i confini dell’obbligo motivazionale e dichiarando inammissibile un ricorso che ne lamentava la violazione.
I fatti del ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava, come unico motivo, il vizio di motivazione in merito all’entità dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato l’entità della sanzione aggiuntiva, soprattutto in relazione alla pena base inflitta.
La decisione della Cassazione e l’Aumento pena per continuazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
I giudici hanno evidenziato come la decisione impugnata avesse tenuto conto di un elemento cruciale: la pluralità di pubblici ufficiali vittime della condotta delittuosa. Tale circostanza, come chiarito dalle Sezioni Unite, integra un’ipotesi di concorso formale di reati e giustifica un trattamento sanzionatorio adeguato. La Corte ha quindi confermato che la motivazione fornita era sufficiente a giustificare sia la pena-base sia gli aumenti applicati per la continuazione.
Le motivazioni: l’obbligo di motivazione rafforzato
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un importante principio giurisprudenziale relativo all’onere di motivazione del giudice nella determinazione della pena. La Cassazione ha ribadito un criterio di proporzionalità: l’obbligo di fornire una giustificazione dettagliata varia in base all’entità della pena inflitta per i cosiddetti “reati satellite” (quelli uniti in continuazione al reato più grave).
In sintesi, il principio è il seguente:
1. Pena notevolmente inferiore al minimo edittale: Se per i reati in continuazione viene applicata una pena molto al di sotto del minimo previsto dalla legge per quella specifica fattispecie, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua.
2. Pena pari o superiore al minimo edittale: Al contrario, se la pena coincide con il minimo legale o addirittura lo supera, l’obbligo motivazionale diventa più stringente. In questo scenario, il giudice deve dare conto in modo specifico dei criteri adottati per quantificare l’aumento.
Questo onere è ancora più forte quando la pena base per il reato più grave è stata fissata al minimo edittale o quando l’aumento risulta sproporzionato rispetto alla gravità dei reati satellite. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello rispettasse questi canoni, rendendo il ricorso infondato.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena. Per gli operatori del diritto, emerge la chiara indicazione che la motivazione sulla quantificazione della pena non è una clausola di stile, ma un elemento sostanziale del provvedimento giudiziario. Una difesa attenta dovrà concentrarsi non solo sul “se” della condanna, ma anche sul “come” la pena viene determinata, verificando la coerenza e la logicità delle giustificazioni fornite dal giudice, specialmente quando l’aumento di pena per continuazione si discosta significativamente dai minimi di legge.
Quando un giudice ha un obbligo di motivazione più stringente nel decidere l’aumento di pena per continuazione?
L’obbligo di motivazione si fa più stringente quando la pena inflitta per i reati satellite coincide con il minimo edittale previsto dalla legge o lo supera. L’obbligo è ancora più forte se la pena base per il reato principale era stata fissata al minimo o se l’aumento appare sproporzionato.
Come viene considerato un reato commesso contro più pubblici ufficiali ai fini della pena?
Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte di Cassazione, una condotta delittuosa che offende più pubblici ufficiali configura un’ipotesi di concorso formale di reati, il che può legittimare un aumento di pena a titolo di continuazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARLETTA il 20/11/1978
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME osservato che l’unico motivo del ricorso, che con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all’entità dell’aumento inflitto a titolo di continuazione per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sia in ordine alla pena-base che gli aumenti a titolo di continuazione in termini coerenti con i principi affermati da questa Corte (cfr., in particolare, pag. 2, laddove la Corte ha richiamato la pluralità di pubblici ufficiali vittime della condotta delittuosa, ipotesi in cui, peraltro, Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771 – 01 hanno ravvisato un esempio di concorso formale di reati); le SS.UU. nella sentenza “COGNOME” hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obblig motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.