Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria, giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., formulata nell’interesse di NOME COGNOME, con riguardo ai reati giudicati dalle seguenti sentenze: a) Corte di appello di Reggio Calabria del 28 novembre 1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 6 aprile 1996, con condanna alla pena di otto anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen., commesso in Siderno fino al dicembre 1992; b) Corte di appello di Reggio Calabria 10 luglio 2016, conferma della sentenza del Tribunale di Locri del 7 luglio 2014, con condanna alla pena di undici anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen., commesso in Siderno ed in Canada dall’anno 2004 con condotta perdurante fino all’anno 2010; c) Corte di appello di Reggio Calabria del 9 ottobre 1991, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 7 giugno 1991, con condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa di euro 619,75, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi il 5 giugno 1991; d) Corte di appello di Reggio Calabria del 22 marzo 1999, in parziale riforma della sentenza della Pretura di Locri – sezione distaccata di Siderno – del 18 dicembre 1992, con condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre a ad euro 1.704,31 di multa, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Siderno fin al 5 giugno 1991, in aumento rispetto alla pena inflitta con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria di cui alla lettera c). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Il giudice dell’esecuzione, evidenziando la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in venti anni e due mesi di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base di undici anni di reclusione, per il reato ex art. 416-bis cod. pen. giudicato dalla sentenza del 10 luglio 2016 (b), aumentata di ulteriori sei anni e sei mesi di reclusione per i reati giudicati dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 28 novembre 1997 (a), nonché di due anni e otto mesi di reclusione per i reati giudicati dalle sentenze sub c) e d).
NOME COGNOME, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 125 e 671, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione nella quantificazione degli aumenti con particolare
riguardo a quelli inerenti ai reati, divenuti, satellite giudicati con le sentenze sub c) e d).
In particolare, COGNOME stigmatizza come incomprensibile l’aumento relativo ai citati reati satellite perché immotivato, tenuto conto del fatto che a nulla rileva il passaggio argomentativo riferito alla non conferenza, in quella sede, di quella giurisprudenza di legittimità che esclude il concorso tra i reati di porto e detenzione d’arma comune da sparo e di porto e detenzione di arma clandestina, in quanto nell’istanza introduttiva non veniva chiesto di tenerne conto ai fini di una revoca della condanna, non vertendosi in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 673 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Giova premettere che, secondo il massimo consesso di questa Corte, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); è stato parimenti affermato dalla medesima decisione che l’appena individuato impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti d 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene e, dunque, non sempre del massimo grado.
Del resto, già su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena 04 vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; in effetti, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congrui della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in
concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Tau rasi, Rv. 256464).
E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudi (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).
Principi non dissimili, poi, sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Ne discende che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, quando, individuata la pena base e motivato il quantum della stessa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, oppure i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali e omogenee (in tal senso v., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, partendo dal presupposto che l’aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha calcolato la suddetta maggiorazione di pena in modo distinto per i reati divenuti satellite, specificando l’entità dell’aumento di pena, ritenendolo equi anche in considerazione del fatto che applicando i medesimi aumenti per i reati giudicati con le sentenze sub c) e d), che erano stati applicati nel precedente provvedimento di riconoscimento del vincolo della continuazione, ma rispetto ad una pena base inferiore, gli accrescimenti di pena apportati in questa sede sono proporzionalmente inferiori.
3.1. Il Collegio ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato i sopra evidenziati principi di diritto, considerando che l’aumento di pena comminato per i reati in continuazione è inferiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie penali e, dunque, sufficientemente motivato oltreché proporzionato.
Peraltro, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità, è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale che l’art. 132 cod. pen. conferisce al giudice ove, in sede di riconoscimento del beneficio della continuazione, si determinino incrementi sanzionatori per i reati divenuti satellite che, come nel caso de quo, siano di esigua entità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005).
D’altra parte, il giudice dell’esecuzione ha mantenuto fermo il quantum di pena per i reati satellite, pur avendo individuato una pena base sensibilmente superiore a quella che era stata in precedenza presa a riferimento nell’anteriore provvedimento di unificazione dei reati, così concretamente riducendo il trattamento sanzionatorio che era stato applicato per detti reati.
La decisione si palesa, dunque, legittima perché adottata in applicazione dei canoni ermeneutici che regolano la materia e in forza di un apparato motivazionale niente affatto contraddittorio e illogico e dunque insindacabile in questa sede.
Ciò determina la infondatezza del ricorso che si limita a denunciare una insussistente mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio dei reati satellite.
3.2. Priva di rilievo è, come lo stesso ricorso implicitamente riconosce, la questione del concorso tra i reati degli artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e quelli previsti dagli artt. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché estranea al tema della determinazione della pena e all’ipotesi dell’art. 673 cod. proc. pen., che neppure la difesa sostiene.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2024.