Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 620 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a MARIANO COMENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992, condannandolo alla pena complessiva di mesi undici di reclusione.
L’imputato, deduce, con l’unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 546 cod.proc.pen., 132, 133 e 81 cod.pen., censurando la determinazione del trattamento sanzioNOMErio e, in particolare, la misura dell’aumento per continuazione, non adeguatamente motivato.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto è assolutamente generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale, richiamando la decisione di primo grado, ha rilevato per la violazione più grave, individuata in quella di omessa assistenza alla persona ferita (capo 2), è stata fissata la pena in misura di anni 1 di reclusione (pari al minimo edit .tale), ridotta per le attenuanti generiche a mesi 8; l’aumento per continuazione per l’omissione dell’obbligo di fermarsi (capo 1) è stato determiNOME nella misura di mesi tre di reclusione, con motivazione assolutamente immune da vizi logici.
In particolare, è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME, nella parte in cui si precisa che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.
Dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è precisato che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previst dall’articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un
obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo).
Nel caso in esame, La Corte territoriale ha rilevato che l’aumento inflitto è risultato in sé modesto, inferiore al limite minimo della cornice sanzioNOMEria di riferimento e soprattutto proporzioNOME alla gravità della condotta. È stato evidenziato in sentenza che il sinistro non è stato di minima portata: infatti l’autovettura condotta dall’imputato, che aveva attraversato l’incrocio nonostante la luce semaforica rossa, ruotava di 180° e provocava lo scoppio degli airbag del veicolo della parte lesa. In siffatte allarmanti circostanze, la condotta dell’imputato, che non arrestava il veicolo e, allontanandosi repentinamente, non prestava soccorso, è stata logicamente ritenuta di significativa grave, tale da giustificare l’aumento per continuazione in misura proporzionata alla concreta gravità dei fatti.
La motivazione è in linea con la giurisprudenza richiamata ed è immune da vizi di logicità, dovendosi ritenere che il motivo proposto sia manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025