Aumento pena per continuazione: la Cassazione conferma la decisione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo all’aumento pena per continuazione, stabilendo criteri importanti per la sua applicazione. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la legittimità della pena inflitta dalla Corte d’Appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, contestando l’aumento di pena applicato per la continuazione tra diversi episodi criminosi. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello era illogica e generica, soprattutto riguardo alla quantificazione degli aumenti di pena. Il ricorrente sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente giustificato la determinazione della pena base per il reato più grave né lo scostamento dal minimo edittale.
La Decisione della Corte e l’Aumento Pena per Continuazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici supremi hanno invece ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse puntuale e ben argomentata.
Analisi dei Motivi di Ricorso
Il ricorso si concentrava sulla presunta illogicità delle motivazioni relative agli aumenti di pena. La difesa evidenziava una presunta contraddittorietà nella valutazione degli elementi che avevano portato a un inasprimento della sanzione per i reati commessi in continuazione.
La Valutazione dei Giudici
La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione. La determinazione della pena base per l’episodio più grave era stata motivata dalla particolare gravità della condotta. Inoltre, gli aumenti per la continuazione esterna non erano affatto contraddittori, poiché i giudici di merito avevano dato giusto rilievo a specifici indicatori di gravità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era solida. I giudici d’appello avevano considerato elementi concreti per giustificare l’aumento pena per continuazione. In particolare, avevano valorizzato:
1. La successione e la sequenza dei fatti: La progressione cronologica e la concatenazione degli episodi criminosi sono state viste come un indice di maggiore colpevolezza.
2. L’aumento del prezzo della corruzione: L’incremento del profitto illecito nel tempo è stato interpretato come un fattore che denota una crescente gravità dei fatti.
Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificano pienamente un maggiore aumento di pena, rendendo la decisione della Corte d’Appello immune da censure di illogicità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per determinare la pena, il giudice deve considerare non solo la natura del reato, ma anche tutte le circostanze concrete che ne definiscono la gravità. Nel caso della continuazione, elementi come la progressione dei fatti e l’aumento del vantaggio illecito sono indicatori rilevanti che possono legittimare un aumento di pena significativo. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
Quando è considerato legittimo un aumento di pena per la continuazione di un reato?
Un aumento di pena per continuazione è legittimo quando il giudice lo motiva puntualmente sulla base di elementi concreti che indicano una maggiore gravità dei fatti, come la successione e la sequenza degli episodi criminosi o l’aumento del profitto illecito (in questo caso, il prezzo della corruzione).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. La Corte ha riscontrato che la motivazione della sentenza di secondo grado era, al contrario, puntuale e logica.
Quali elementi possono giustificare una pena superiore al minimo edittale?
Una pena superiore al minimo edittale può essere giustificata dalla particolare gravità della condotta. Nel caso specifico, i giudici hanno considerato la gravità del primo episodio criminoso come base per discostarsi dal minimo previsto dalla legge, decisione ritenuta corretta dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONZA il 14/06/1963
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME RenzoCOGNOME c n i q deduce l’illogicità della motivazione in ordine agli aumenti applicati a titolo di cc -itinuazione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità delle censure, specie a 1ronte di ur motivazione puntuale, che ha giustificato la determinazione della pena base per il reato p grave ovvero il primo episodio contestato al capo 50) e lo scostannento dal minimc edittale pe la gravità della condotta;
ritenuta non ravvisabile la contraddittorietà evidenziata nel ricorso per gli aum applicati per la continuazione esterna, avendo i giudici attribuito rilievo alla SUCCe ;iione e al a sequenza dei fatti nonché all’aumento del prezzo della corruzione, quali ind catori de maggiore gravità dei fatti, giustificativa di un maggiore aumento di pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cori :Dnseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -D tremila n favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.