Aumento Pena per Continuazione: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
L’istituto della continuazione, previsto dall’art. 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale nel diritto penale per mitigare il trattamento sanzionatorio quando più reati sono legati da un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la quantificazione dell’aumento pena per continuazione è spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità su tale determinazione, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una condanna per due distinti episodi di tentato furto aggravato. All’imputato era stata riconosciuta, tra le altre cose, la recidiva. L’unico motivo di ricorso per cassazione verteva specificamente sul vizio di motivazione in merito alla determinazione dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione per uno dei due reati contestati.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato l’entità dell’aumento di pena stabilito per il secondo reato, commesso in continuazione con il primo.
La Decisione della Corte e l’Aumento Pena per Continuazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza: la determinazione dell’aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere discrezionale non è, ovviamente, assoluto, ma è soggetto a un obbligo di motivazione. Tuttavia, la Corte Suprema ha specificato che, una volta che il giudice abbia fornito una motivazione che dia conto del quantum dell’aumento e delle ragioni, anche succinte, che lo giustificano, tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata, seppur sintetica, rendendo la doglianza del ricorrente infondata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un principio giurisprudenziale di lunga data (in particolare, la sentenza n. 1641 del 1985), secondo cui lo scrutinio della Cassazione si limita a verificare l’esistenza e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito della quantificazione della pena. Il giudice di merito è l’unico a poter valutare tutti gli elementi del caso concreto per stabilire l’aumento più congruo, tenendo conto della gravità dei singoli reati, della personalità del reo e delle circostanze specifiche.
Censurare una decisione di questo tipo significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione. Pertanto, se la motivazione non è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, essa supera il vaglio di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un caposaldo del nostro sistema processuale: la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: le censure relative alla quantificazione della pena, inclusa quella per la continuazione, hanno scarse probabilità di successo in Cassazione se non si è in grado di dimostrare un vizio di motivazione radicale, come l’assenza totale di giustificazione o una sua manifesta illogicità. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena resta un pilastro del sistema, sindacabile solo entro limiti molto stringenti.
È possibile contestare in Cassazione l’entità dell’aumento di pena per la continuazione?
No, non è possibile contestare la mera entità dell’aumento di pena se il giudice di merito ha fornito una motivazione, anche se sintetica, che spieghi le ragioni della sua decisione. La valutazione del quantum è un potere discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità.
Qual è il ruolo del giudice di merito nella determinazione della pena per reati in continuazione?
Il giudice di merito ha il potere discrezionale di determinare l’aumento di pena per i reati successivi al primo, basando la sua decisione sulla valutazione complessiva dei fatti, della gravità dei reati e della personalità dell’imputato. È tenuto a motivare la sua scelta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest’ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punt determinazione dell’aumento applicato a titolo di continuazione (ex art. 81 cpv. cod. pen.) per reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato, posto che la determinazione dell’aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, 1641 del 29/10/1984, dep. 1985, Rv. 167950), di modo che ove la relativa motivazione dia conto del quantum di esso e succintamente delle ragioni atte a giustificarlo, come nel caso di specie (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata), non ne è consentito lo scrutinio in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente