Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a CATANIA il 21/10/1978
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la ,relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2024, la Corte di appello di Catania ha accolto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., presentata da NOME COGNOME in relazione ai reati accertati con quattro diverse sentenze e rideterminato la pena complessiva, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, in cinque anni e cinque mesi di reclusione e 1.450 euro di multa.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione alla misura delle pene stabilite a titolo di aumento per la continuazione che – avuto riguardo all’applicazione, con riferimento al reato più grave e ad altro già in precedenza definitivamente accertato, della recidiva reiterata infraquinquennale – avrebbero dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, cod. pen., e 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., essere pari o superiori ad un terzo della pena; limite che, nel caso di specie, non è stato rispettato.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L’art. 81, quarto comma cod. pen., applicabile anche in sede esecutiva in forza dell’espresso richiamo operato all’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., prevede che, qualora i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave siano commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire, tuttavia, che «Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede» (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01; Sez.
4, n. 22545 del 13/09/2018, COGNOME, Rv. 276268 – 01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256011 – 01).
Tale condizione è, nel caso di specie, sussistente, posto che il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ivi compresi quelli accertati con sentenze del 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2021, e del 20 aprile 2022, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2023, con le quali è stata applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Ciò posto, va rilevato come la Corte di appello, prendendo le mosse dalla pena base (al loro della riduzione per il rito abbreviato) di sei anni ed otto mesi di reclusione e 1.550 euro di multa, irrogata per il più grave reato, ascritto al capo 2) del procedimento definito con la sentenza del 20 aprile 2022, avrebbe dovuto applicare, a titolo di aumento per la continuazione, una pena minima di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 516,67 euro di multa, sì da pervenire ad una sanzione finale di otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.066,67 di multa, da ridursi, per la scelta del rito, a cinque anni, undici mesi e tre giorni di reclusione e 1,377,78 euro di multa.
Considerato che il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha, invece, determinato la pena complessiva, già ridotta per la scelta del rito, in cinque anni e cinque mesi di reclusione e 1.450 euro di multa, tangibile si palesa la violazione del criterio legale.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, cui non segue rinvio, potendosi, in questa sede, utilmente provvedersi, ai sensi dell’art. 620, lett. /), cod. proc. pen., alla determinazione secondo legge del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena complessiva che determina in anni cinque, mesi undici e giorni tre di reclusione e 1.377 euro di multa.
Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.
Così deciso il 22/10/2024.