Aumento Pena Continuazione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto della continuazione nel diritto penale permette di mitigare la pena per chi commette più reati legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, la quantificazione dell’aumento pena continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43190/2023) chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale aumento in sede di legittimità, dichiarando inammissibile un ricorso che non evidenzia vizi di logica o di diritto nella decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di Foggia. La sentenza di primo grado era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. I giudici di merito avevano riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, ma l’imputato ha ritenuto eccessivo l’aumento di pena applicato e ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava proprio il mancato contenimento nel minimo dell’aumento di pena per la continuazione, criticando la quantificazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di ridurre la pena, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del motivo di ricorso. Secondo i giudici, il ricorso non presentava argomenti idonei a essere valutati in sede di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sull’Aumento Pena Continuazione è Stato Respinto
La Corte di Cassazione ha spiegato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la quantificazione dell’aumento pena continuazione, è una valutazione di merito riservata al giudice che ha esaminato i fatti. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove ridiscutere l’entità della pena.
Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la legittimità della decisione, ossia controllare che:
1. La motivazione della sentenza impugnata sia presente e non sia meramente apparente.
2. La motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
3. Non vi siano stati errori nell’applicazione della legge.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione che la Cassazione ha ritenuto “sufficiente e non illogica”, avendo anche esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive. Poiché il ricorso si limitava a criticare l’entità della pena senza denunciare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della norma o una motivazione inesistente), è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Chi intende ricorrere contro una sentenza di condanna per motivi legati alla pena deve essere in grado di dimostrare un vizio logico-giuridico palese nella motivazione del giudice precedente. Una semplice richiesta di una pena più mite, basata su una diversa valutazione dei fatti, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi evidenti.
È possibile contestare in Cassazione la misura dell’aumento di pena per la continuazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione della corte d’appello è illogica, insufficiente o viziata da un errore di diritto. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione nel merito della congruità della pena.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
Il ricorrente si doleva del mancato contenimento nel minimo dell’aumento di pena applicato per il vincolo della continuazione tra i reati contestati, criticando la valutazione operata dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43190 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 8 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile poiché l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del mancato contenimento nel minimo dell’aumento per la continuazione, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.