Aumento Pena per Continuazione: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della continuazione nel diritto penale permette di unificare più reati sotto un unico disegno criminoso, portando a un aumento di pena per continuazione sulla sanzione base. Ma cosa succede se un imputato ritiene questo aumento eccessivo? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità su questo specifico punto, sottolineando l’importanza della motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la quantificazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra più reati, ritenuto eccessivo e immotivato. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse errato nel calcolare l’aggravio della sanzione, senza fornire una giustificazione adeguata per la misura di tale aumento.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se l’aumento di pena fosse effettivamente congruo o meno. La decisione si fonda, invece, su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che il suo ruolo, in ‘sede di legittimità’, non è quello di riesaminare le valutazioni discrezionali compiute dai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), come la determinazione dell’entità della pena. Il compito della Cassazione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le decisioni siano sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta. Aveva giustificato la congruità dell’aumento di pena facendo riferimento a un precedente specifico, un fatto commesso in una data precisa. Poiché una motivazione, seppur sintetica, era presente, la valutazione sulla sua ‘congruità’ rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito e non poteva essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Cassazione.
In altre parole, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava un aspetto – la misura della pena – che, una volta motivato dal giudice d’appello, non è più sindacabile in sede di legittimità. Contestare la quantificazione della pena è possibile, ma deve essere fatto dimostrando un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica, e non semplicemente sostenendo che l’aumento è ‘eccessivo’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti o delle decisioni discrezionali del giudice. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, aggravando la sua posizione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’entità dell’aumento di pena per la continuazione, una valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale valutazione se, come in questo caso, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione sufficiente a giustificarla.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo o l’adeguatezza delle pene, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 10/07/1993
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta l’eccessivo e immotivato aumento per l continuazione – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di app motivato sulla congruità di tale aumento, avendo riguardo al precedente specifico per fat commesso il 14 febbraio 2019.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglie