Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41609 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione dell’istituto della continuazione tra le seguenti sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli:
15 maggio 2023, irrevocabile il 2 aprile 2024, di condanna alla pena di otto anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.;
19 ottobre 2021, irrevocabile il 13 dicembre 2022, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di cui all’art. 416bis cod. pen. e delitto in materia di armi, aggravato ai sensi dell’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenuti in continuazione.
Per l’effetto, ha rideterminato la pena finale in complessivi undici anni e quattro mesi di reclusione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in punto di determinazione degli aumenti di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Pur avendo correttamente individuato la violazione piø grave quale pena base, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di indicare il percorso giustificativo sull’aumento a titolo di continuazione, in considerazione, soprattutto, della sua entità che avrebbe imposto al giudice un piø rigoroso obbligo di motivazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile.
La censura di carenza e illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, in punto di rideterminazione della pena derivante dal riconoscimento del vincolo della continuazione, Ł generica e manifestamente infondata.
Individuata, quale pena base, quella piø grave di otto anni di reclusione inflitta con la sentenza di cui al punto 1) per il reato associativo di cui all’art. 416bis cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha proceduto alla quantificazione degli aumenti in continuazione per i fatti giudicati con la sentenza di cui al punto 2), in complessivi tre anni e quattro mesi di reclusione.
Nello specifico, ha determinato un aumento pari a tre anni per il reato associativo e a quattro mesi per quello relativo alle armi, avuto riguardo alla durata del reato associativo, contestato dal 2012 al 2015, e al significativo apporto fornito al clan .
Pertanto, deve ritenersi osservato il principio per il quale «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; il principio generale Ł quello affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Il ricorrente non ha allegato diversi, ulteriori e concreti elementi che avrebbero potuto indurre il giudice dell’esecuzione a determinare un aumento di pena inferiore, così risolvendosi il ricorso, di fatto, in una censura aspecifica.
NØ Ł stata confutata, a fronte della valorizzazione degli elementi evidenziati, la loro fondatezza.
Pur dovendosi condividere l’orientamento secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, Ł tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell’entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sØ, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050-01), nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun difetto di motivazione, atteso che il giudice dell’esecuzione ha irrogato un aumento per la continuazione pari, in definitiva, ai due terzi della pena di cui alla cognizione, con motivazione rimasta totalmente pretermessa da una qualsiasi specifica critica nel ricorso introduttivo che si Ł limitato a descrivere il predetto aumento come «considerevole».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME