Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la pe responsabilità di COGNOME NOME per il reato cui agli artt. 477, 482 cod. pen., cod. pen.e rideterminava la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre di reclusi ed euro 650,00 di multa, riducendola ad anni due e mesi quattro di reclusone e 500,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la d’appello. Con unico motivo lamenta vizio di violazione di legge in relazione a 99 e 81 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non era rispettato il disposto di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui, soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l’aumento per la continuazione essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Essend recidivo ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen, l’aumento per la continua stato applicato in misura inferiore al limite di legge.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
All’imputato è stata contestata e applicata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, va applicato di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. secondo cui, in caso di soggetti recidi comma 4, cod. pen., l’aumento per la continuazione non può essere inferiore ad della pena stabilita per il reato più grave.
Tanto premesso, la Corte territoriale ha fissato la pena per il reato più grave al capo B), applicando gli aumenti per la recidiva e l’ aggravante del nesso tel anni 2 e mesi uno di reclusione ed euro 450,00 di multa. L’aumento ex art. stato però determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 50,00 di multa, c inferiore alla misura di un terzo della pena stabilita per il reato più grave ( di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa è pari a mesi otto di reclusi 150 di multa, aumento minimo ai sensi della norma citata).
Poiché non è stata fatta corretta applicazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell’aumento per la continuazione, cui non è possibile provvedere ai sensi del lett. I. cod. proc. pen. trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalit merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831 – 01). Ai sensi dell’art proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di r penale dell’imputato.
n
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la continuazione rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Me Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Roma, 15 novembre 2024