Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/PaRst-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla rideterminazione della pena relativa all’aumento per la continuazione per la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’8 novembre 2012, definitiva in data 1 gennaio 2013.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 1 giugno 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ad una pluralità di reati tra i quali:
il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso il 17 ottobre 2005 in Palermo, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo con sentenza del 25 ottobre 2005, definitiva il 21 febbraio 2006;
i reati tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ai sensi degli artt. 56, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, e 707 cod. pen., commessi il 29 ottobre 2008 in Palermo, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo con sentenza del 30 ottobre 2008, irrevocabile il 27 maggio 2009;
il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso in data 1 giugno 2007 in San Giovanni Gemini, giudicato dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 29 aprile 2009, definitiva il 14 luglio 2009;
il reato giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 1 luglio 2009, definitiva il 28 dicembre 2009;
il reato giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza dell’Il febbraio 2010, definitiva il 20 giugno 2011;
il reato giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 12 luglio 2012, definitiva il 3 aprile 2013;
il reato giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 23 maggio 2012, definitiva il 2 aprile 2015.
Il Tribunale di Palermo, quale precedente giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 maggio 2021 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 4, 5, 6 e 7 (tali due ultimi reati, a loro volta, erano già riuniti dal vincolo della continuazione con precedente ordinanza del 10 maggio 2019 del G.u.p. del Tribunale di Palermo).
Il giudice, quindi, individuando il reato più grave in quello oggetto della condanna sub 1) di cui all’ordinanza del 19.5.2021, rideterminava la pena
complessiva e per tali reati in anni 10 mesi 9 di reclusione ed euro 3350,00 di multa aumentata per i tre reati oggetto di sentenze di patteggiamento nella misura di mesi 3 di reclusione e 300 euro di multa ciascuno per una pena complessiva di di anni 11 mesi 6 di reclusione e 4250,00 di multa, ridotti di un terzo per il giudizio abbreviato alla pena finale di anni 7 mesi 8 di reclusione ed euro 2833,00 di multa.
Il giudice – per quanto qui interessa – rigettava invece l’istanza inerente la richiesta di unificazione dei seguenti reati commessi a Palermo il 20.1.2019:
Art. 337 c.p. 582 585, 576 comma 1 e 5-bis, 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.. art. 635 comma 2 n. 1 e 625 n. 2 e 7 c.p. giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo del 7.5.2019 confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16.1.2020;
Art. 648-bis, 640, commessi a Palermo il 24.9.2019 giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 30.11.2022 divenuta definitiva il 14.2.2023.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che il motivo di tale rigetto è stato individuato dal giudice nella mancata omogeneità dei reati, trascurando così che l’invocata disciplina è applicabile anche in tali casi, se vi è unicità del movente o le circostanze rendano evidente l’inclinazione verso un’identica tipologia criminosa o tecnica di realizzazione dei reati.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che le condotte accertate erano collegate tra loro, in quanto le prime erano state commesse per eseguire od occultare gli altri reati, in particolare per fuggire all’inseguimento degli agenti di polizia e trarre profitto del Piaggio Porter oggetto di furto.
Nel ricorso, in particolare, si evidenzia quindi che le condotte delinquenziali si inserivano nell’ottica di continuità dell’animus criminoso, dell’omogeneità dei beni giuridici offesi e del modus operandi, consistente nel rubare gli automezzi e farli sparire mediante la tecnica della “pezzonatura” e metterli in vendita con una truffa per trarne profitto ingiusto, avendo proposto la vendita di un veicolo che in realtà era diverso.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 123, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione anche con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo il 8.11.2012 definitiva il 1.2.2013, avrebbe quantificato una pena per i reati posti in continuazione in misura superiore rispetto a quella stabilita nella sentenza di condanna, cioè con
l’aumento nella misura dì mesi 3 di reclusione e 200 euro di multa giungendo alla pena di anni 5 di reclusione e euro 2750,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.
1.1. Le censure relative al primo motivo di ricorso sono infondate, avend giudice risposto alle deduzioni difensive e rilevato, con motivazione logi adeguata, che i reati oggetto delle condanne indicate nell’integrazione all’inc di esecuzione, seppure relativamente vicini nel tempo, erano privi di omogene per tipo, essendo gli stessi accomunati anche ad altre tipologie dí reat impediscono di configurare un’ideazione unica del programma criminoso.
1.2. Risulta invece fondato il secondo motivo relativo all’aumento pe continuazione operato in relazione alla sentenza della Corte di Appello dì Pale del 8/11/2012, irrevocabile il 1/1/2013.
Invero l’aumento a titolo di continuazione per la suddetta sentenza (3 mes reclusione e 200 euro di multa) è stato determiNOME dal giudice dell’esecuzi illegittimamente, in maniera superiore alla pena oggetto della condanna medesim (2 mesi di reclusione e 150 euro di multa).
La pena deve essere pertanto rideterminata.
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, com lett. /), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuízio giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta ipotesi ìn cui – come quella in esame – alla situazione da correggere possa rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo gr e della formulazione dí gíudízí di merito, obiettivamente incompatibili co attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dess 271484).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l’ordinanza impu debba essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena complessiva ch determina in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 2.700 di mul mentre va rigettato nel resto il ricorso e va disposta la trasmissione degli Procuratore della Repubblica per quanto di competenza del suo ufficio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena complessiva che determina in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 2.700 di multa; rigetta nel resto il ricorso. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Così deciso il 07/12/2023