Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45723 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, nel senso dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione della pena ex art. 620, lett. L, cod. proc. pen.;
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza indicata in epigrafe, all’esito di giudizio abbreviato ha condannato NOME COGNOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta e applicata la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducendo la violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen., per aver il giudice di merito determinato l’aumento per la continuazione in misura inferiore a 1/3, nonostante l’operato aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata emerge che l’imputato per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all’esito di giudizio abbreviato e operato l’aumento per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa così determinata: pena base mesi dodici di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, aumentata per la recidiva a un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3.500,00 di muta, ulteriormente aumentata per la continuazione ad anni due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa nonché ridotta per il rito a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
Sicché, come rilevato dal ricorrente, l’aumento di pena per la continuazione, pari a quattro mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa, è stato determinato in termini inferiori rispetto a 1/3 della pena individuata per il reato base e nonostante l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (pari invece a 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 1.166,00 di multa), con conseguente violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen. Per tale norma, difatti, fermi restando i limiti previsti dagli articoli precedenti, s come nella specie, i reati in continuazione sono commessi da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a 1/3 della pena stabilità per il reato più grave.
In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere annullata limitatament all’aumento ex art. 81, ult. co ., cod. pen., con rinvio, sul punto, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento ex art. 81, ult co., cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bergamo diversa connpo . zione fisica.
Così de o il 26 settembre 2023
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