Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/12/1981
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione emesso dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione (sez. V, n. 10983 del 2023).
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l’entità dell’aument per il reato satellite, a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. avanzata dall’interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Premesso che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentir verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione a altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Ritenuto che, nella specie, risulta osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, in ottemperanza a dictum contenuto nella sentenza rescindente, avendo il Giudice dell’esecuzione evidenziato come l’aumento di un solo mese superiore al minimo edittale “trova ampia giustificazione nell’inserimento dei fatti illeciti in un programma di vita delinquenziale intrapreso dal Simone che ha connotato un arco temporale significativo, durante il quale il condannato si è distinto per la sua fattiva attività di partecipazione alle attività estorsive commesse sodalizio criminale di appartenenza”.
Osservato che la doglianza difensiva appare finalizzata ad una rivalutazione non consentita in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
r
Così deciso il 28/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente