Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato dal AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 11/10/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 11 ottobre 2023, emessa all’esito del dibattimento, H Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza di più fatti di ricettazione (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui al primo comma dell’art. 648 cod. pen., condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Il Tribunale in motivazione nell’enunciare i criteri dosimetrici ed il calcolo della sanzione irrogata mostrava di non aver tenuto conto della contestata e non esclusa continuazione tra due distinte ipotesi di ricettazione (autocarro condotto e automezzo trasportato dall’autocarro, entrambi oggetto di distinti furti consumati in date diverse ai danni di diverse persone offese); la misura della sanzione irrogata, adagiata sul minimo edittale, esclude l’ipotesi di un aumento implicito calcolato per la continuazione tra le distinte ipotesi di ricettazione.
Avverso la sentenza di condanna, inappellabile secondo quanto dispone il testo dell’art. 593 cod. proc. pen., ricorre per Cassazione (art. 608, comma 1, cod. proc. pen.) il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Catania, che lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla commisurazione della sanzione inflitta, che non tiene conto della duplicità di reati posti in continuazione in imputazione e del necessario aumento da calcolare sulla pena base irrogata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria.
Il ricorso “per saltum” del AVV_NOTAIO Generale, proposto ai sensi dell’art. 608, comma 1, che richiama l’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., avverso sentenza di condanna inappellabile, censura la sentenza impugnata per la manifesta violazione di legge, consistente nel non aver tenuto conto, nella irrogazione della pena, della duplicità dei delitti contestati avvinti in continuazione.
3.1. E’ dunque ammissibile e fondato il ricorso, sotto il profilo della violazione di legge, per la avvenuta irrogazione di una pena che non tiene conto della duplicità di reati contestati in continuazione tra loro. La sanzione irrogata (per il più grave dei due reati di ricettazione contestati) è pertanto monca dell’aumento da calcolare per la continuazione con il reato satellite. E’ infatti principio consolidato nella esperienza giurisdizionale di questa Corte che, qualora la condotta di ricettazione si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, deve ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti. In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto sia stato colto nella detenzione dei distinti beni nel medesimo contesto (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, Rv. 278514; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998,
dep. 1999, Rv. 213449). Nel caso di specie, d’altro canto, appare determinante la peculiare natura dei distinti mezzi o gg etto di furti commessi in date diverse, ai danni di distinte persone offese ; resta pertanto indifferente ai fini della unità o pluralità di reati il contesto unitario di accertamento dei fatti.
3.2 La decisione impu g nata, fermo l’accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti contestati (così come q ualificati ai sensi del primo comma dell’art. 648 cod. pen.), va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per la nuova commisurazione della sanzione, che ten g a conto della pluralità dei reati contestati ed accertati.
La natura non particolarmente complessa della q uestione e l’applicazione di principi g iurisprudenziali consolidati consente di redi g ere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impu g nata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo g iudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consi g l o del 14 g iug no 2024.