Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riduceva a cinque anni, quattro mesi di reclusione e 16.000 euro di multa la pena irrogata dal Tribunale per i reati di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti (artt. 73, 80 d.P.R. 09/10/1990, n. 309) (capo a), reati in materia di armi (art. 23 I.
y ,
18/04/1975, n. 110; artt. 10 e 12 I. 14/10/1974, n. 497; art. 697 cod. pen.) (rispettivamente, capi b, c, d) e ricettazione (art. 648 cod. pen.) (capo e).
Ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto all’aumento della pena disposto per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi), in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto praticare l’aumento per la continuazione o sulla pena detentiva o su quella pecuniaria, e non su entrambe, come invece ha fatto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel rirnodulare il trattamento sanzionatorio disposto nella sentenza di primo grado, i Giudici dell’appello hanno nuovamente fissato la pena base per il reato principale, nonché i singoli aumenti per la continuazione.
Nel far ciò, quanto in particolare all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art 697 cod. pen., per la quale è legislativamente prevista la pena alternativa, hanno espressamente stimato tale aumento in un mese di arresto e in 200 euro di ammenda.
Così facendo, tuttavia, i Giudici dell’appello hanno irrogato una pena contra ius, avendo disatteso la regula iuris secondo la quale, per i reati riuniti in continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria ed il reato-satellite con pena alternativa, il giudice deve operare l’aumento di pena per tale reato in relazione ad una soltanto delle specie della pena-base determinata per il primo (di recente, Sez. 6, n. 43034 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 284001, in tema di patteggiamento; tra le altre, vd. anche Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, Rv. 272404).
Sul punto vanno aggiunte due precisazioni.
Per un verso, nel solco di quanto affermato, sebbene in motivazione, da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751, ove, come nel caso di specie, la
pena dei reati posti in continuazione sia dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l’aumento per moltiplicazione va effettuato rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base.
Per altro verso, e come ancora puntualizzato dalla citata giurisprudenza (v., per esempio, Sez. 6, n. 43034 del 11/10/2022, COGNOME), della scelta tra pena detentiva o pena pecuniaria il giudice di merito è tenuto a fornire adeguata motivazione, in base ai principi generali e secondo i consueti criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Alla luce delle considerazioni espresse, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell’appello affinché questo ridetermini l’aumento di pena per la continuazione in relazione alla contravvenzione dell’art. 697 cod. pen., nel rispetto dei principi di diritto innanzi espressi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena applicata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo d) e per l’effetto rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 06/02/2024