Aumento Pena per Continuazione: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, è un pilastro del nostro sistema sanzionatorio. Esso consente di unificare sotto un’unica pena più reati commessi con un medesimo disegno criminoso, applicando la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11033/2024) chiarisce le conseguenze di un ricorso basato su una contestazione infondata relativa proprio all’aumento pena continuazione, confermando la sua inammissibilità.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Il ricorrente lamentava un unico motivo di censura: l’aumento della pena applicato in virtù della continuazione tra i reati ascrittigli, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sarebbe stato ingiustificato.
Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe correttamente motivato i criteri utilizzati per determinare l’entità di tale aumento, violando così i principi che regolano la commisurazione della pena in caso di reato continuato.
La Decisione della Suprema Corte sull’Aumento Pena Continuazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo proposto. Gli Ermellini hanno ritenuto che non vi fosse alcuna illegittimità nell’operato della Corte d’Appello, che aveva, al contrario, agito in piena conformità con i principi di diritto.
Le Motivazioni: la Manifesta Infondatezza del Ricorso
La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva correttamente applicato l’aumento pena continuazione in ossequio a quanto stabilito da una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (la n. 40981 del 2018). Tale pronuncia ha delineato con chiarezza i criteri che il giudice deve seguire nel calcolare l’aumento di pena per i reati satellite, fornendo un quadro di riferimento consolidato.
Il ricorso, non confrontandosi adeguatamente con questo orientamento giurisprudenziale e non evidenziando vizi concreti nel ragionamento della sentenza impugnata, è risultato privo di qualsiasi pregio giuridico. La sua censura si è rivelata generica e, pertanto, manifestamente infondata, una delle cause che conducono direttamente alla declaratoria di inammissibilità del gravame in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. L’ordinanza in esame, infatti, condanna l’imputato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione è riservato a censure serie e fondate, e l’abuso di questo strumento processuale viene sanzionato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è stato giustificato l’aumento di pena per la continuazione in questo caso?
La Corte ha stabilito che l’aumento di pena era stato correttamente applicato dalla Corte d’Appello, in conformità con i principi stabiliti da una precedente e autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 40981 del 2018), che funge da guida per i giudici in materia.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia una somma specifica (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, con riferimento all’asseritamente ingiustificato aumento della pena per continuazione (artt. 81 cpv., 337 cod. pen.), per contro correttamente applicato in ossequio a quanto stabilito da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024