Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente agli aumenti di pena
I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, come corretta in data 08/05/2024, la Corte di appello di Torino – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati di cui alle seguenti sentenze, tutte emesse – secondo le forme del rito abbreviato – nei confronti di NOME COGNOME: a) sentenza del Tribunale di Torino del 19/12/2016, passata in giudicato il 22/04/2021, di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, relativa a due episodi ex art. 646 cod. pen., entrambi commessi in Torino, rispettivamente dal 2010 al maggio 2013 e dal 2011 al luglio 2013; b) sentenza della Corte di appello di Torino del 01/02/2023, passata in giudicato il 12/01/2024, di condanna alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., commessi in Torino nel 2015, nonché per il delitto di cui agli artt. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 08/05/2014.
Ritenuta più grave l’imputazione di bancarotta fraudolenta, quindi, la Corte territoriale ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato in anni tre e mesi tre di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 442 e 671 cod. proc. pen, per non avere, la Corte territoriale, applicato la diminuente prevista per il rito abbreviato agli aumenti effettuati, a titolo di continuazione, con riferimento ai fatti di cui alla sentenza sopra indicat sub b).
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente agli aumenti di pena effettuati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Pacifico è, in primo luogo, che entrambe le pronunce prese in considerazione dall’ordinanza siano state assunte all’esito di giudizio abbreviato. Nell’ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha individuato nel reato di bancarotta fraudolenta, di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 01/02/2023, la fattispecie più grave; in relazione a questa, il Giudice
dell’esecuzione ha poi rideterminato la pena finale – quale risultante dall’aumento a titolo di continuazione, per i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Torino del 19/12/2016 – nella misura di anni tre e mesi tre di reclusione, previa applicazione:
di un primo incremento pari a mesi sei di reclusione, per il reato di cui al capo B) della rubrica;
di un ulteriore aumento, confermativo degli aumenti già operati per continuazione cd. interna, pari a mesi due di reclusione;
di un ultimo aumento, pari a mesi quattro di reclusione, per il reato sopra indicato sub a).
Il tutto, però, è stato effettuato senza procedere alla successiva applicazione della diminuente per il rito.
Giova richiamare, allora, l’indirizzo di questa Corte, espresso da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, rv. 281617, a mente della quale: «In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitt in applicazione dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (sulla medesima direttrice interpretativa, in precedenza, si erano già poste Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, rv. 262888; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, COGNOME, rv. 254977; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, COGNOME, rv. 245915; Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, COGNOME, rv. 245719 e Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, COGNOME, rv. 227929).
Coglie nel segno, in definitiva, la doglianza formulata dalla difesa, laddove sottolinea come nell’ordinanza avversata – laddove viene operata la quantificazione dell’aumento sanzionatorio, in relazione ai reati satellite, rispetto alla più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta – il Giudice dell’esecuzione abbia mancato di applicare la riduzione comportata dal rito abbreviato, secondo il quale era stato celebrato il relativo giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al tema della quantificazione degli aumenti di pena per i reati uniti in continuazione, alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, 12 luglio 2024.