Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALARZA NOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che GLYPH ha chiesto l’annullamento GLYPH con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione dell’aumento di pena per la continuazione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha, per quanto di interesse, rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere la rideterminazione dell’aumento di pena inflitto con la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 14/16/2016, irrevocabile il 30/05/2018, relativamente ai delitti satellite giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 14/07/2014, irrevoc:abile il 13/02/2015.
Il Giudice dell’esecuzione evidenziava in particolare come il delitto giudicato con la sentenza GIP Tribunale di Milano del 14/07/2014, commesso il 17/04/2014, e dunque in epoca successiva alla reviviscenza della previsione del minimo edittale di otto anni di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fosse stato successivamente unificato per continuazione con i fatti di cui alla sentenza GIP Tribunale di Milano del 14/12/2016, per i quali il Giudice della cognizione aveva applicato la disciplina, vigente al momento della consumazione del reato, che prevedeva per i fatti non lievi la pena della reclusione da sei a venti anni oltre la multa.
Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il trattamento sanzioNOMErio, in relazione all’aumento di pena inflitto per la continuazione in relazione ai delitti contestati nell sentenza GIP Tribunale di Milano del 14/07/2014, fosse stato determiNOME tenendo conto della pena base prevista per il delitto più grave (non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità), aumentata fino al triplo, non rilevando più i limiti di pena di cui a rispettive norme incriminatrici in relazione ai reati satellite.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, deducendo inosservanza e comunque erronea applicazione degli artt. 81, co. 2 e 3, 132, 133 cod. pen. e 533 co. 2 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., nel punto dell’ordinanza relativo alla determinazione dell’aumento per la continuazione con i reati satellite giudicati con la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 14/07/2014. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la difesa ha censurato la decisione adottata dal Giudice dell’esecuzione, osservando come la sopravvenuta incostituzionalità della forbice edittale con riferimento ad un reato satellite avrebbe dovuto imporre al G.E. di rideterminare e modulare la pena di detto reato satellite.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione dell’aumento di pena per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come già affermato da Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 2023, allorquando la sopravvenuta illegalità della pena riguardi anche o soltanto un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un così detto reato satellite, GLYPH si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzioNOMErio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve, comunque, procedersi ad una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzioNOMErio legale. Dunque, anche tale porzione di pena, laddove commisurata in relazione ad una cornice eclittale incostituzionale, deve essere rideterminata in melius.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nell’analoga situazione che si creò dopo la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, hanno già affermato il principio che per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” dovesse essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la inc:ostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il dl. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determiNOME‘ in merito, la reviviscenza della più . favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; sez. 4 n. 38338 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 265245; sez. 3 n. 49989 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265659).
La medesima statuizione s’impone, pertanto, allorquando, come nel caso che ci occupa, per i reati di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 incisi dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, sia stato operato unicamente un aumento a titolo di continuazione.
Il Giudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugNOME, ha richiamato quanto affermato da Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279522, per cui, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. la porzione di pena relativa ai singoli reati satellite deve essere necessariamente, commisurata alla violazione più grave, trovando applicazione i limiti fissati in via generale, sia per sede cognitiva che per quella esecutiva, dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. con il riferimento al
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triplo della pena-base ovvero, se più favorevole, dalla pena che sarebbe applicabile in caso di cumulo (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073 e Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Ciò in quanto il minimo e massimo edittale del reato continuato non sono quelli previsti per i reati che lo compongono, ma quelli autonomamente stabiliti dalla norma generale di cui all’art. 81, comma primo, cod. pen. in stretta correlazione alla violazione più grave nella misura variabile fino al triplo di quest’ultima.
Va osservato tuttavia come la sentenza COGNOME riguardasse un caso diverso, in cui i reati satellite non erano stati incisi dalla pronuncia di incostituzionalità, a differen del reato base, inciso invece dalla pronuncia di incostituzionalità; nel caso che ci occupa si è invero verificata l’ipotesi opposta.
Deve quindi ribadirsi il principio per cui, per la commisurazione dell’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., deve essere pur sempre considerata, in applicazione dei parametri fissati dall’art. 133, comma 1 cod. pen., la gravità e le altre caratteristiche oggettive della singola violazione satellite (Sez. U, ric. Sebbar, in motivazione), dovendosi procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzioNOMErio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve, comunque, procedersi ad una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzioNOMErio legale.
Deve, dunque, disporsi l’annullamento della impugnata ordinanza, onde addivenire, trattandosi di operazione discrezionale rimessa al giudice di merito, alla rideterminazione dell’entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all’art. 13 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittim costituzionale dell’art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti.
Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio, nei limiti indicati nella parte motiva.
P.Q.M.