Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione &rulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risulti rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787);
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno ritenuto che l’aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati deve considerarsi congruo in relazione alla non lieve entità e lesività della condotta estorsiva con particolare intensità del dolo;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024