Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli aumenti di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr., infatti, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv 282269);
che, come peraltro chiaramente affermato nella suindicata decisione, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illec accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che n sia operato un surrettizio cumulo materiale di pene mentre il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettiv del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione;
che, nella specie, l’onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenu decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale ma, nel caso in esame, pari in realtà al minimo edittale con un aumento complessivo della pena detentiva, per altri sei reati (tra cui due rapine) pari a mesi 2 di reclusione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.