Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a NAPOLI il 04/09/1984
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo oggetto di ricorso, che denuncia il vizio di omessa
motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudi
secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la p complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,
anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno de reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti d
pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di ver che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in rel
agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dal pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto ( veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata dove il giudice correttamente ritenuto modesto l’aumento di pena irrogato a titolo continuazione), in presenza di reati omogenei, attraverso l’obiettivo mini aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.