Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla parte civile costituita in data 26/01/2024, con l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizioni; conclusioni ribadite in data 29/01/2024 con apposita memoria.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13/06/2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Trapani, rideterminando la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti allo stess ascritti, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza pronunciata in data 29/11/2021 dal Tribunale di Trapani, definitiva il 04/01/2022.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione agli art. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla scelta finale della pena. L’art. 533, comma 2, cod. proc. pen. richiede ch il giudice nel riconoscere una ipotesi di reato continuato debba individuare il reato più grave, stabilendone la pena base e motivi specificamente su ogni aumento in continuazione. Nel caso concreto il giudice ha omesso ogni motivazione in ordine agli elementi che hanno condotto all’aumento in continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
La parte civile ha presentato conclusioni scritte in data 26/01/2024 chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato conclusioni scritte in data 29/01/2024 ribadendo le argomentazioni presentate con il motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico, oltre che manifestamente in–fondato. In tal senso occorre considerare come nel corpo e nel dispositivo della motivazione siano specificamente ricostruiti ambito e contesto netramtitotiel quale maturava la condotta contestata e il chiaro collegamento con la sentenza del Tribunale di Trapani in relazione alla quale è stata ritenuta la applicabilità della discipl di cui all’art. 81 cpv cod. pen., tra l’altro in accoglimento di motivo di appe specificamente proposto su questo tema. Nel determinare il trattamento sanzioNOMErio, la Corte di appello ha specificamente richiamato gli elementi che hanno caratterizzato la gravità della condotta e il reato da ritenere pi grave in relazione a più episodi di rapina, così conseguentemente determinando anche l’aumento in continuazione per il reato accertato dal Tribunale di Trapani, con sentenza passata in giudicato.
Ciò posto, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell’aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in
questione del trattamento sanzioNOMErio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278279-01).
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese della parte civile, atteso l’oggetto del motivo di ricorso (determinazione della pena e suo computo) in relazione al quale difetta il diritto di interlocuzione della parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 14 febbraio 2024.