Aumento di Pena per Continuazione: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di determinazione della pena. In particolare, la Corte si è pronunciata su un caso riguardante l’aumento di pena per continuazione, stabilendo con chiarezza quando un ricorso su questo punto debba essere considerato inammissibile. Questa decisione ribadisce il principio fondamentale secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro l’Aumento di Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava l’eccessività dell’aumento di pena che gli era stato applicato in virtù dell’istituto della continuazione tra reati. Sostanzialmente, la difesa riteneva che l’incremento sanzionatorio stabilito dai giudici di merito fosse sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Il fulcro del ricorso non verteva su un errore di diritto, ma sulla valutazione della “congruità” della pena, un aspetto che, per sua natura, rientra nell’ambito del giudizio di merito.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Motivo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura meramente reiterativa dei motivi e la non consentita richiesta di una nuova valutazione di merito.
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure proposte non erano nuove, ma si limitavano a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo, di per sé, costituisce un classico motivo di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte sull’Aumento di Pena per Continuazione
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla congruità della pena è preclusa nel giudizio di cassazione. Questo tipo di valutazione non può essere oggetto di sindacato, a meno che la determinazione della pena non sia il risultato di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, giustificando gli aumenti operati per la continuazione (sia interna che esterna) alla luce di specifici precedenti a carico dell’imputato. Non essendoci alcuna traccia di arbitrarietà o illogicità nella decisione impugnata, la censura del ricorrente si risolveva in una semplice richiesta di riconsiderare il merito della quantificazione della pena, istanza che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso non può limitarsi a contestare la “giustizia” della pena in termini di entità. È invece necessario individuare e argomentare vizi specifici della motivazione, dimostrando, ad esempio, che il giudice di merito ha violato la legge nell’applicare i criteri di commisurazione della pena o che il suo ragionamento è palesemente illogico o contraddittorio. In assenza di tali vizi, un ricorso basato sulla mera sproporzione della sanzione è destinato all’inammissibilità, con le conseguenti condanne economiche per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione l’entità dell’aumento di pena per la continuazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni principali: era meramente reiterativo di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello e proponeva un motivo non consentito, ovvero la richiesta di una nuova valutazione nel merito della congruità della pena.
Cosa significa che la valutazione della pena non è frutto di ‘mero arbitrio o ragionamento illogico’?
Significa che il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e legalmente fondata per la sua decisione, basando la quantificazione della pena su criteri oggettivi (come, nel caso specifico, i precedenti dell’imputato) e non su una valutazione puramente discrezionale e priva di giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 24/10/1984
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME con il quale contesta l’eccessività dell’aumento di pena applicato per la continuazione, è inammissibil perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congru motivazione nonché proposto per un motivo non consentito;
considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Dei Papa Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), avendo la Corte di appello ritenuto congrui gl aumenti operati per la continuazione interna ed esterna alla luce dei precedenti specifici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere COGNOME> tensore
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