Aumento di Pena per Continuazione: la Cassazione richiede motivi specifici, non generici
Quando un imputato contesta un aumento di pena applicato dal giudice, non può limitarsi a definirlo ‘eccessivo’. È necessario fornire argomentazioni specifiche che spieghino perché la decisione del giudice sia errata. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto aggravato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione, commesso in concorso con un’altra persona. L’imputato era stato giudicato colpevole sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. La pena finale era stata fissata in tre anni di reclusione e 1.018,00 euro di multa.
Nel determinare la sanzione, i giudici di merito avevano riconosciuto l’istituto della continuazione tra i reati contestati e avevano concesso le attenuanti generiche. La pena base era stata quindi individuata nel minimo edittale, ulteriormente ridotta per effetto delle attenuanti, e infine aumentata per la continuazione.
Il Ricorso e la Contestazione sull’Aumento di Pena
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione degli articoli 81 e 133 del codice penale. In sostanza, egli lamentava che la determinazione del trattamento sanzionatorio, e in particolare l’aumento di pena per la continuazione, fosse eccessivo e ingiusto.
Secondo la difesa, i giudici non avrebbero adeguatamente ponderato tutti gli elementi per calibrare la pena, risultando in una sanzione sproporzionata.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse estremamente generico. Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare l’entità dell’aumento per la continuazione senza spiegare nel dettaglio le ragioni per cui tale aumento dovesse considerarsi ‘eccessivo’.
La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello impugnata aveva già chiarito in modo esplicito il percorso logico seguito per la determinazione della pena: si era partiti dalla pena minima, si erano concesse e applicate le attenuanti generiche, e solo alla fine era stato operato un aumento di pena per la continuazione, definito ‘contenuto e, comunque, congruo’.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui non è sufficiente lamentare genericamente l’eccessività della pena. Il ricorrente ha l’onere di articolare una critica specifica e puntuale alla decisione del giudice di merito, dimostrando perché l’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena sia stato irragionevole o viziato. In questo caso, l’imputato non ha fornito alcun elemento concreto per sostenere che l’aumento fosse sproporzionato, specialmente considerando che era stato applicato a una pena base già molto mite.
Di conseguenza, in assenza di argomentazioni specifiche, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi pretestuosi o infondati.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica doglianza. Chi intende contestare la quantificazione della pena deve costruire un’argomentazione solida, basata su elementi concreti e vizi logici evidenti nella motivazione del giudice. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nella redazione degli atti di impugnazione.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a sostenere che l’aumento di pena fosse eccessivo, senza fornire alcuna specifica argomentazione o motivazione a sostegno della sua tesi. La Corte ha ritenuto tale motivo generico e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Come era stata calcolata la pena contestata?
La pena era stata calcolata partendo dal minimo previsto dalla legge per il reato più grave. A questa base era stata applicata una riduzione per la concessione delle attenuanti generiche. Infine, era stato applicato un aumento per la continuazione tra i reati, ritenuto dalla Corte ‘contenuto e congruo’.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34584  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO NOME NOME a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. che l’imputato avrebbe commesso, in concorso con NOME COGNOME (separatamente giudicato), in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in Gallipoli il 29 luglio 2020.
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Rilevato: che, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena è stata determinata nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.018,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche; che, come chiarito dalla sentenza impugnata, si è partiti dalla pena minima edittale, ulteriormente ridotta per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e l’aumento per continuazione è stato «contenuto e, comunque, congruo»; che il ricorrente non spiega perché tale aumento dovrebbe considerarsi eccessivo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che all’inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condanNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 7 ottobre