Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14333 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 22/02/1988 COGNOME nato il 09/03/1990 COGNOME NOME nato il 12/11/1980
avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Mantova, in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati di furto aggravato, tentato furto in appartamento, oltre che delle contravvenzioni di cui ai capi b) e c) della rubrica, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, riferito alla sola posizione di NOME COGNOME si duole di violazione di legge, con riferimento all’art. 81, quarto comma, cod. pen. Sebbene il giudice abbia riconosciuto la sussistenza della contestata recidiva (peraltro, già in precedenza applicata, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in due occasioni), egli ha poi determinato l’aumento per la continuazione in dieci mesi, vale a dire in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione della misura di sicurezza obbligatoria dell’allontanamento degli imputati dal territorio dello Stato, nonostante la condanna alla pena detentiva superiore ai due anni di reclusione e alla pericolosità sociale dei tre imputati, evidenziata dalla medesima impugnata sentenza.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’accoglimento del ricorso. La difesa dell’imputato NOME COGNOME e quella dell’imputato COGNOME hanno depositato conclusioni, con cui si chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
Considerato in diritto
Il primo motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 81, comma quarto, cod. pen., in relazione alla sola posizione dell’imputato NOME COGNOME, è fondato. Invero, l’aumento per la continuazione, fissato dal giudice in mesi dieci, risulta inferiore a un terzo della pena base di anni quattro stabilita dallo stesso per il reato più grave (tentato furto in abitazione aggravato da tre circostanze). Come indicato dal ricorrente, l’aumento per la continuazione andava determinato in anni uno e mesi quattro, non già in mesi dieci, avuto riguardo alla sussistenza della contestata recidiva, già in precedenza applicata, ex art. 99, quarto comma, cod.
pen., in due occasioni (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268 -01: «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede» (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276268 – 01).
S’impone, pertanto, l’annullamento della gravata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio determinato nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Mantova in diversa composizione.
2. Il secondo motivo è infondato, ove si ponga a confronto la motivazione dell’impugnata sentenza con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, è stato ribadito che «l’espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l’allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, di cui all’art. 235, primo comma, cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa, la cui mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione.» (Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, Pg, Rv. 276186 – 01). In motivazione, la decisione appena ricordata ha altresì puntualizzato che la misura di sicurezza personale in parola, non presentando alcun profilo di automatica obbligatorietà, è rimessa – al pari delle altre misure di sicurezza, a cui afferìsce il regime giuridico stabilito in via generale dall’art. 202 cod. pen. – alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale. La natura in tal senso facoltativa della misura prevista dall’articolo 235 cod. pen. trova conferma nella lettera della norma (in tal senso, si veda anche, in motivazione, Corte cost., sent. n. 58 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto). Sempre secondo Sez. 1, n. 18901 del 2019, la natura facoltativa della misura regolata dall’art. 235 cod. pen. non comporta, in linea di principio, uno specifico onere di esplicitazione della valutazione negativa, a meno che la motivazione resa in concreto non abbia esplicitato l’evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato.
Ebbene, tale circostanza – l’evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera dei tre imputati – non emerge, a parere di questo Collegio, dalla motivazione dea gravata sentenza. Il fugace e generico riferimento alla “pericolosità sociale dell’imputato” (v. p. 3 della sentenza), formulato peraltro al singolare, che il giudice dell’appello fa discendere dalla reiterazione della condotta illecita oggetto del procedimento, non restituisce un
quadro di marcata pericolosità sociale dei tre imputati. Per inciso, si osserva che la motivazione sembra decisamente escludere l’imputato COGNOME dal quel generico
riferimento alla pericolosità sociale (si è esclusa, nei confronti dello stesso, la contestata recidiva, atteso che l’ultimo precedente specifico risale al 2015 e si è
evidenziata l’inidoneità del reato a rivelare la maggior capacità a delinquere del
COGNOME stesso e a giustificare l’aumento di pena), come osservato anche dalla difesa dell’imputato nella memoria difensiva.
Ritiene pertanto il Collegio che, dal complesso della motivazione, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità dei tre imputati
(v. anche Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Pg, Rv. 281123 – 01: «l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per
un tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo
nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con
la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato»; Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388 – 01). Le puntualizzazioni giurisprudenziali evidenziate impongono, dunque, di rilevare l’infondatezza della censura di cui al secondo motivo di ricorso.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Mantova in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso del p.g.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Mantova in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso del p.g. Così deciso in Roma, il 19/02/2025
Il consigliere estensore
Il presidente