Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; trattamento sanzioNOMErio.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani, in esito a giudizio definito con rito abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei delitti di furto, dettagliatamente indicati in rubrica nei capi da 1 a 4, condannando l’imputato alla pena di anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.600 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Palermo, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di disporre l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al furto contestato al capo 4 dell’imputazione. Pur avendo riconosciuto la responsabilità dell’imputato in relazione ai quattro episodi di furti di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) della rubrica, Tribunale, dopo aver individuato il reato più grave in quello previsto al capo 2), ha determiNOME la pena per la continuazione unicamente con riguardo ai capi 1) e 3).
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, il quale, condividendo le censure illustrate nel ricorso, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio; b) atto di nomina del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è fondato. Dall’analisi dell’impugnata sentenza, risulta effettivamente omesso l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al furto contestato al capo 4 dell’imputazione. Non vi sono elementi, valorizzati in motivazione, in base ai quali supporre che il Tribunale abbia ritenuto, sia pure implicitamente, che del reato di cui al capo 4) dell’imputazione (integrato da condotta omogenea e modalità consimili agli altri tre episodi di furto contestati all’imputato) non dovesse tenersi conto ai fini dell’aumento di pena per la continuazione.
Prima di chiarire più analiticamente le ragioni della fondatezza del ricorso, va ricordato che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che,
al momento della commissione del primo reato, i successivi delitti siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; a tal fine, si è reputato non sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).
Ora, dalla motivazione dell’impugnata sentenza appare chiara la ricorrenza, nel caso di specie, di gran parte di tali indicatori. Più in particolare, a proposito della contestazione di cui al capo 4) della rubrica, il Tribunale ha osservato che il furto è stato commesso con modalità analoghe a quelle poste in essere in occasione degli altri tre furti (di cui ai capi 1, 2, e 3), avvenuti nel medesimo arco temporale (v. p. 14 della motivazione). In tal modo, il Tribunale ha, per un verso, evidenziato profili (quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta) in presenza dei quali si giustifica l’aumento della pena per la continuazione, per l’altro, non ha indicato elementi dai quali desumere che il reato di cui al capo 4) fosse il risultato di un’estemporanea determinazione. Ne consegue che, ai fini del computo per la continuazione, il Tribunale avrebbe dovuto tener presente anche il reato di cui al capo 4) della rubrica, ciò che invece non risulta dal testo dell’impugNOME provvedimento.
E infatti, dopo aver correttamente individuato il reato più grave nel furto con strappo, aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n.4, cod. pen., di cui al capo b), stabilendo la pena base in anni 5 di reclusione ed euro 2.400 di multa, il giudice ha sottratto, da tale computo, 1/3 per le circostanze attenuanti generiche, così giungendo alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa. Nel calcolare l’aumento per la continuazione (ex art. 81, u.c., cod. pen.) di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, il giudice ha conteggiato mesi 4 per il reato di cui al capo 1) e mesi due per il reato di cui al capo 3), così arrivando alla determinazione di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 2.400 di multa, cui ha sottratto 1/3 per la scelta del rito (abbreviato), col risultato finale di anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.600 di multa. In tale computo, risulta dunque mancante l’aumento per la continuazione per il reato di cui al capo 4) della rubrica.
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio annulla l’impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio ad altra sezione del Tribunale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il consigliere estensore
Il presidente
n