Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALARZA NOME NOMECUI OIK5KIS) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 20 giugno 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, la rideterminazione dell’aumento di pena inflitto con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2016 limitatamente ai delitti satellite giudicati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 (pari ad anni 2 di reclusione).
A ragione della decisione osservava che l’aumento di pena inflitto per la continuazione in relazione ai delitti contestati nella sentenza GIP Tribunale di
Milano del 14 luglio 2014, doveva essere determinato tenendo conto, ai sensi dell ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen., soltanto della misura della pena base prevista per il delitto più grave (non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità), aumentata fino al triplo, avendo perso rilevanza i limiti di pena previsti dalle rispettive norme incriminatrici in relazione ai reati satellite.
Con sentenza del 30 gennaio 2024, la Corte di cassazione sezione prima, adita dal condannato, ritenendo necessaria una «rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale», ha annullato la predetta ordinanza disponendo un nuovo giudizio « …onde addivenire, trattandosi di operazione discrezionale rimessa al giudice di merito, alla rideterminazione dell’entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti. ».
Con ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di rinvio ed in accoglimento dell ‘ istanza del condannato, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2016, quantificando in complessivi anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa l ‘ aumento a titolo di continuazione relativo ai delitti satellite giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014.
Con sentenza del 2 dicembre 2024, la Corte di cassazione ha annullato anche il secondo provvedimento del Giudice dell’esecuzione , osservando che, in violazione del «principio affermato dalle Sezioni unite Pizzone, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» il Giudice del rinvio si era limitato «a indicare l’entità dell’incremento sanzionatorio apportato complessivamente per i reati satellite, senza tuttavia specificare nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni con riguardo a ciascuno di tali reati, se non il generico e perciò insufficiente richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.».
Con l’ordinanza in data 22 maggio 2025, impugnata in questa sede, il Tribunale, in esito al secondo giudizio di rinvio, ha rigettato l’istanza .
Dopo avere premesso che l’ impugnazione riguardava solo la misura dell’aumento a titolo di continuazione per il reato satellite di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 e che erano, invece, coperte dal giudicato le pene relative ai reati oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2016, il Tribunale evidenziava che l’ aumento di pena
era stato determinato correttamente dal giudice della cognizione in anni 3 di reclusione, ridotti ad anni 2 per la diminu ente di cui all’ art. 442 cod. proc. pen., sulla pena base di anni 9, quindi in un range compatibile con i limiti edittali dell’articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come risultanti dall’intervento della Consulta (anni sei di reclusione). Rilevava altresì che anche gli aumenti a titolo di continuazione per gli ulteriori reati satellite erano stati determinati correttamente.
Ricorre AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo con cui lamenta inosservanza degli artt. 623 lett a) e 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il Giudice del rinvio uniformato ad entrambe le pronunce della Corte di cassazione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale non solo ha completamente disatteso il principio di diritto fissato dall ‘ ultima sentenza di annullamento, ma ha altresì rimesso in discussione le questioni di diritto già decise da entrambe le sentenze di annullamento in punto di sopravvenuta illegalità per l’aumento di pena in continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 e sopravvenuta necessità di rideterminare e motivare tale aumento con riferimento a ciascuno di essi.
Anziché ripercorrere il calcolo della pena ed il percorso motivazionale della sentenza G.i.p. del 14 dicembre 2016, il Giudice dell ‘ esecuzione avrebbe dovuto individuare in modo distinto e congruamente motivare il trattamento sanzionatorio relativo a ciascuno dei reati satellite. L’ordinanza impugnata, invece, ha continuato a quantificare in un anno di reclusione l’aumento per i reati satellite di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014, senza motivare la misura della pena per ogni violazione posta in continuazione con il risultato finale che la pena inflitta per i fatti contestati nella sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014, considerati sia individualmente sia nel loro complesso, continua ad essere proporzionalmente ed ingiustamente più deteriore (anni 1 di reclusione) rispetto al reato satellite contestato al capo b) della sentenza del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2016, nonostante la pari gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Giudice dell ‘ esecuzione, come evidenziato anche dal Procuratore di questa Corte nelle sue conclusioni, non si è uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento del 2 dicembre 2024 in conformità a quanto statuito da Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01, in forza del quale il giudice, anche adito ai sensi dell ‘ art. 671 cod. proc. pen. «nel determinare la pena
complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».
L ‘ ordinanza impugnata si è, infatti, limitata ad avallare, ritenendolo corretta e non più modificabile, la quantificazione del complessivo aumento di pena a titolo di continuazione compiuto del G.i.p. del Tribunale di Milano nella sentenza in data 14 dicembre 2016, con riferimento a tutti i reati satellite, compresi, quindi, quelli giudicati dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 , del tutto trascurando che questa Corte con la sentenza di annullamento del 30 gennaio 2024 aveva imposto la «rideterminazione dell’entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti. » e che la sentenza di annullamento del 2 dicembre 2024 aveva imposto, non solo l ‘ individuazione dei singoli aumenti correlati a tutti i reati satellite, ma anche la loro specifica giustificazione, in applicazione dei criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen., così da far comprendere le ragioni poste a fondamento della determinazione di pene diverse per ogni singola violazione.
Per di più, il Tribunale nel rigettare l ‘ istanza e, per l ‘ effetto, confermare la pena complessiva per il reato continuato inflitta dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2016 (pari ad anni 8 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa), ha illegittimamente peggiorato il trattamento sanzionatorio determinato dall ‘ ordinanza del 19 settembre 2024, che aveva quantificato la pena detentiva complessiva in anni 7 di reclusione.
Non avendo il pubblico ministero proposto ricorso per cassazione con riferimento alla pena detentiva, l ‘ annullamento su questo specifico punto è stato disposto in accoglimento del ricorso del condannato, con la conseguente impossibilità per il Giudice del rinvio di modificarlo in peius.
Si impone, in definitiva, l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, che, nell ‘ osservanza di tutti i principi sin qui richiamati, provvederà a colmare le individuate alcune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso, in Roma 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME