Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 613 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Perugia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Perugia, con la decisione indicata in epigrafe, in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 24 maggio 2021, come già parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Ancona in data 29 giugno 2023, ha ridotto la pena inflitta ad COGNOME NOME, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ad anni 1 e mesi 9 di reclusione per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA e IRES relativamente agli anni 2013 e 2014, con evasione di imposta pari complessivamente ad euro 1.252.222,00. La pena è stata così determinata: pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi tre per continuazione, corrispondente a mesi uno di reclusione per ognuna delle tre condotte residue.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lamentando che la Corte avrebbe quantificato “genericamente” in un mese ciascuno l’aumento per continuazione, senza argomentare in ordine ai singoli aumenti relativi alle specifiche condotte, così rendendo non valutabile il procedimento logico seguito.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La Corte territoriale, ha operato una rideterminazione della pena in continuazione tenendo conto che, a fronte di una pena base minima di anni 1 e mesi 6 di reclusione, l’aumento originariamente operato dal Tribunale era stato di mesi sei per cinque ulteriori condotte, ma che, a seguito della pronuncia assolutoria della Corte di Appello di Ancona per le omesse dichiarazioni IRAP, le condotte in continuazione si erano ridotte a tre. La Corte ha quindi logicamente rideterminato l’aumento complessivo in mesi tre, corrispondente a mesi uno per ciascuna delle tre condotte residue.
In particolare, è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME, nella parte in cui si precisa che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.
Dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è precisato che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti
dall’articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato aumenti minimi – di un solo mese per ciascuna condotta – a fronte di violazioni omogenee consistenti tutte in omesse presentazioni di dichiarazioni fiscali (IVA e IRES) riferite ai medesimi periodi d’imposta.
Tale scelta appare pienamente conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e non necessita di una motivazione più analitica, essendo la misura dell’aumento prossima al minimo teoricamente applicabile.
Tale criterio, lungi dall’essere apodittico o soggettivo come sostenuto dal ricorrente, è espressione di un ragionevole esercizio della discrezionalità giudiziale che ha condotto a una pena complessiva comunque contenuta e ampiamente inferiore al medio edittale.
Il ricorso si risolve, in definitiva, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito della quantificazione della pena, preclusa in sede di legittimità allorché – come nella specie – la motivazione risulti esente da vizi logici e giuridici.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/11/2025
Il re idente