Aumento di pena per continuazione: quando la motivazione può essere implicita?
La corretta quantificazione della pena è uno dei nodi cruciali del processo penale. Un aspetto particolarmente dibattuto riguarda l’aumento di pena per continuazione, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale. Questo istituto permette di applicare una pena base aumentata per i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, invece di sommare le pene per ciascun illecito. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18880/2025, è tornata sul tema, chiarendo i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice in questi casi. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per una serie di reati gravi, tra cui estorsione continuata, utilizzo indebito di carta di pagamento e danneggiamento aggravato. Questi reati erano stati commessi in un breve arco temporale, dal maggio all’agosto dello stesso anno.
La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, non contestando la responsabilità penale, ma focalizzandosi su un unico punto: l’eccessività dell’aumento di pena per continuazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la misura dell’aumento sanzionatorio applicato per i reati ‘satellite’ rispetto a quello più grave.
La decisione della Cassazione sull’aumento di pena per continuazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. La decisione si basa su due pilastri argomentativi principali: la sufficienza della motivazione implicita in determinati contesti e la genericità delle censure mosse dalla difesa.
La motivazione implicita sull’aumento di pena
I giudici di legittimità hanno innanzitutto sottolineato come i giudici di merito avessero, in realtà, risposto alle obiezioni della difesa, spiegando le ragioni del trattamento sanzionatorio complessivo. La Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Pizzone’ n. 47127/2021): l’obbligo di motivare specificamente l’aumento per ogni singolo reato satellite può considerarsi implicitamente assolto in determinate circostanze. Questo avviene, in particolare, quando:
1. I reati sono omogenei (simili per natura e modalità).
2. È impossibile determinare la pena con criteri puramente matematici.
3. L’aumento applicato è minimo rispetto alla pena base.
Nel caso specifico, queste condizioni erano tutte presenti, rendendo la motivazione fornita dalla Corte d’Appello adeguata e non illogica.
La genericità del ricorso come motivo di inammissibilità
Oltre a ciò, la Cassazione ha qualificato il ricorso come ‘generico’. La difesa si era infatti limitata a richiamare principi di diritto astratti sulla determinazione della pena, senza però indicare alcun elemento concreto. Non sono stati forniti dettagli fattuali o aspetti legati alla personalità dell’imputato che potessero effettivamente sostenere la tesi dell’eccessività della sanzione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la mera enunciazione di principi e calare la critica nella specificità del caso concreto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di bilanciare il diritto dell’imputato a una decisione motivata con i principi di economia processuale e ragionevolezza. Richiedere una motivazione analitica e ‘matematica’ per ogni frazione di aumento di pena, specialmente in presenza di reati omogenei e aumenti contenuti, sarebbe un formalismo eccessivo. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione della pena non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito, ma deve limitarsi a verificare la non illogicità del ragionamento del giudice. L’onere di specificità del ricorso è cruciale: spetta al ricorrente fornire alla Corte gli elementi concreti per valutare un’eventuale violazione di legge, non basta una critica astratta.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti indicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che l’obbligo di motivazione sull’aumento di pena per continuazione è meno stringente in caso di reati della stessa indole. In secondo luogo, serve da monito per i difensori: un ricorso che contesta la misura della pena deve essere supportato da argomentazioni specifiche e fattuali, non da generici richiami a principi giuridici. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È sempre necessario che il giudice motivi in modo dettagliato l’aumento di pena per ogni singolo reato in continuazione?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di motivazione può ritenersi implicitamente assolto, specialmente in presenza di reati omogenei e quando l’aumento di pena praticato rispetto alla pena base è minimo.
Cosa rende un ricorso per cassazione ‘generico’ in materia di determinazione della pena?
Un ricorso è considerato generico quando la difesa si limita a richiamare principi di diritto astratti senza indicare elementi di fatto concreti o inerenti alla personalità dell’imputato che possano dimostrare l’effettiva eccessività della sanzione applicata.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18880 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4454/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Assisi il 22/10/1990
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai contestati reati di estorsione continuata, utilizzo indebito di carta di pagamento e danneggiamento aggravato, commessi in un arco temporale dal maggio 2023 all’agosto dello stesso anno.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. per eccessività degli aumenti sanzionatori apportati a titolo di continuazione.
Considerato che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati Ł manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno debitamente risposto alle doglianze sollevate al riguardo dalla difesa dell’imputato, congruamente spiegando (v. pag. 3 della sentenza impugnata) le ragioni dell’irrogato trattamento sanzionatorio all’imputato anche per effetto della continuazione tra i fattireato in contestazione;
che a fronte delle non illogiche argomentazioni che con specifico riferimento a ciascuno dei singoli reati interessati dal vincolo della continuazione sono state poste a base del complessivo
aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve anche evidenziarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio in tema di reato continuato stabilita dalle Sezioni Unite “COGNOME” di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01), dovendosi ritenere che l’obbligo motivazione con riferimento all’entità dell’aumento per ogni singolo reato satellite sia stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, considerato l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base;
che sul punto il ricorso Ł altresì del tutto generico essendosi la difesa del ricorrente limitata a richiamare principi di diritto in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio senza indicare alcun elemento di fatto od inerente alla personalità dell’imputato per sostenere l’eccessività di tale determinazione.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME