Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2190 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del GIP del Tribunale di Napoli
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta di NOME NOME, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna:
-Sentenza della Corte di appello di Napoli del 21.10.2013, irrevocabile il 15.7.2013 relativa al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., 110, 56-629-416bis.1 cod. pen. e a due ipotesi di estorsione aggravata ex art. 629 comma 1 e 2 -416-bis.1 cod. pen. (accertati in Napoli dal 2015 con condotta perdurante);
-Sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 17.1.2023, irrevocabile il 9.7.2024, relativa a due condotte estorsive commesse tra il marzo e il luglio 2022.
Nel determinare la pena, evidenziava che il ricorrente era stato già riconosciuto recidivo reiterato specifico infraquinquennale con sentenza del
28.1.1999, ma escludeva di dover applicare, per l’effetto, il disposto dell’art. 81 comma 4 cod. pen., essendo la sentenza del 1999, relativa a fatti molto risalenti nel tempo e di natura diversa da quelli oggetto delle sentenze in relazione alle quali si chiedeva applicarsi il vincolo della continuazione. Conseguentemente, individuata la pena più grave in quella di anni 14 di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21.10.2013, determinava in anni 4 l’aumento per la continuazione, due per ciascuno dei reati oggetto della sentenza del GUP di Napoli del 17.1.2023, ed applicava la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato (in tal modo quantificando in anni uno e mesi quattro la pena per ciascuno dei due reati), pervenendo così a determinare la pena complessiva in anni sedici e mesi otto di reclusione.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il limite minimo di aumento di pena di cui alla norma invocata, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ogni singolo aumento per ciascun reato in continuazione. Poiché, nel caso in esame, la pena per il reato più grave è stata determinata in anni otto e mesi otto di reclusione, l’aumento applicato, pari ad anni quattro di reclusione, è superiore alla misura di un terzo fissata dall’art. 81 comma 4 cod. pen. Pertanto, pur essendo corretto il rilievo del pubblico ministero in ordine alla erronea applicazione della norma citata, in concreto l’ordinanza risulta rispettosa del disposto normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che l’applicazione del disposto dell’art. 81 comma 4 cod. pen. presuppone che l’aggravante della recidiva reiterata sia stata riconosciuta all’imputato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, sentenza n. 26250 del 08/05/2024), Rv 286602-01). Nel caso in esame, dall’ordinanza impugnata si evince che COGNOME è stato riconosciuto recidivo reiterato specifico infraquinquennale già con sentenza del 28.1.1999, precedente i fatti di cui alle sentenze oggi in esame.
Deve, altresì, osservarsi che l’aumento di pena nei limiti indicati dalla norma è sottratto alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, operando ogni qualvolta sia stata riconosciuto lo stato di recidivo reiterato, come reso manifesto dal tenore letterale dell’art. 671 comma 2-bis cod. proc. pen., il quale fa rinvio all’art. 81 comma 4 cod. pen.
Da ultimo, deve rilevarsi che il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (Sez. 2, sentenza n. 18092 del 12/04/2016, Rv 266850-01).
Tanto premesso, si osserva che con la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 9 maggio 2012, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.10.2013, all’imputato COGNOME NOME fu inflitta la pena base di anni tredici di reclusione, cui furono aggiunti anni otto a titolo di continuazione per i reati satelliti. A tale aumento, il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, ha aggiunto ulteriori anni quattro di reclusione, due anni per ciascuno degli episodi estorsivi oggetto della sentenza del Gup di Napoli del 17.1.2023, irrevocabile il 9.7.2024. Complessivamente, quindi, l’aumento a titolo di continuazione per tutti i reati satellite è stato di anni dodici di reclusione, be superiore al limite di un terzo previsto dall’art. 81 comma 4 cod. pen.
Ad analoghe conclusioni, si perviene, ovviamente, ove si valuti la pena all’esito della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. In tal cas infatti, alla pena base di anni otto e mesi otto di reclusione (tredici anni ridotti un terzo), veniva aggiunta la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati satelliti giudicati con detta sentenza ed ulteriori anni due e mesi otto in relazione ai reati oggetto dell’ordinanza impugnata. L’aumento complessivamente applicato dal giudice dell’esecuzione di Napoli nell’ordinanza impugnata, già ridotto per il rito abbreviato, è stato, quindi, di anni otto d reclusione, ben superiore ad un terzo della pena inflitta per il reato più grave.
Ne consegue, che, pur essendo erronea la motivazione addotta dal giudice dell’esecuzione nel negare l’applicazione dell’art. 81 comma 4 cod. pen., in concreto, l’aumento a titolo di continuazione è risultato rispettoso del disposto della norma citata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 06/11/2025