Aumento di pena per continuazione: I Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’ordinanza in esame offre un’importante chiarificazione sui criteri che regolano l’aumento di pena per continuazione tra reati, un tema centrale nel diritto penale. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha confermato l’inammissibilità di un ricorso che contestava la misura dell’aumento, ribadendo i principi consolidati sulla discrezionalità del giudice di merito e sull’onere di motivazione.
Il Caso: Ricorso contro la Misura della Pena
Una ricorrente si è rivolta alla Suprema Corte lamentando la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva determinato l’aumento di pena per la cosiddetta “continuazione esterna” tra reati. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di secondo grado non era adeguatamente giustificata.
Aumento di pena per continuazione e Discrezionalità Giudiziale
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi della ricorrente, qualificando il ricorso come manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
I Principi Consolidati dalla Giurisprudenza
La Corte ha sottolineato che l’impegno motivazionale richiesto al giudice è direttamente proporzionale all’entità dell’aumento di pena applicato. La motivazione deve essere tale da permettere di verificare il rispetto del principio di proporzione e di escludere che si sia realizzato un mero cumulo materiale delle pene, vietato in caso di continuazione. Viene inoltre richiamato l’importante divieto di reformatio in peius, secondo cui il giudice dell’impugnazione, nel riconoscere la continuazione con un reato già giudicato, non può stabilire una pena base superiore a quella già fissata con la sentenza irrevocabile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse pienamente adempiuto al suo onere di motivazione. I giudici di merito avevano infatti fatto esplicito riferimento a elementi decisivi e rilevanti per giustificare l’aumento di pena applicato.
L’Adeguatezza della Motivazione della Corte d’Appello
La motivazione della sentenza impugnata era basata su una valutazione complessiva della condotta illecita. In particolare, i giudici avevano tenuto conto dei seguenti fattori:
* La gravità intrinseca del reato.
* L’inserimento del fatto in un contesto di illeciti seriali dello stesso tipo.
* L’entità del profitto che l’imputata aveva ricavato dalla sua attività criminale.
* La professionalità dimostrata nella commissione della condotta.
Questi elementi, complessivamente considerati, hanno costituito una base congrua e logica per la determinazione dell’aumento di pena, rendendo la decisione della Corte territoriale incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma la solidità dei principi giurisprudenziali in materia, confermando che il sindacato della Cassazione sulla motivazione in punto di determinazione della pena è limitato ai soli casi di manifesta illogicità o violazione di legge.
Può il giudice aumentare la pena per la continuazione tra reati in modo del tutto discrezionale?
No. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale e la decisione deve essere sorretta da una motivazione logica e adeguata.
Quali elementi deve considerare il giudice nel motivare un aumento di pena per continuazione?
Il giudice deve considerare elementi concreti come la gravità del reato, il suo inserimento in un contesto di illeciti seriali, l’entità del profitto ricavato e la professionalità dimostrata nella commissione della condotta illecita.
Cosa significa il divieto di ‘reformatio in peius’ nel contesto della continuazione esterna?
Significa che il giudice dell’impugnazione, quando riconosce la continuazione tra un reato in giudizio e uno già definito con sentenza irrevocabile, non può determinare una pena base superiore a quella già stabilita con la precedente sentenza definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 356 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 356 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura dell’aumento di pena per la continuazione esterna tra reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
considerato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, anche alla luce del principio di diritto secondo cui «viola il divieto dell reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza» (cfr. Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come ai fini della determinazione della misura dell’aumento di pena i giudici abbiano tenuto conto della gravità del reato, del suo inserimento in un contesto di illeciti seriali dello stesso tipo, dell’entità del profitto ricavato e professionalità dimostrata nella commissione della condotta illecita);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.