Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 26/02/1993
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il 4/04/2018 il Tribunale di Palermo, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME NOME responsabile del reato previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. e 7:3, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente detenuto sulla pubblica via gr. 54,3 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 29,2 circa di sostanza del tipo marijuana già suddivisa in dosi, occultando parte della sostanza sulla sua persona, parte sull’asfalto e parte nei pressi di un cumulo di immondizia, in Palermo il 12 ottobre 2017, e per aver illecitamente detenuto cinque involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr.7,5 nonché venti dosi di hashish del peso complessivo di gr. 30,7 in Palermo il 7 dicembre 2017. Con recidiva infraquinquennale. Il ricorrente è stato, dunque, condannato con sentenze di merito conformi per il reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n.309/90 alla pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione, al pagamento di 1.400 euro di multa e delle spese processuali, con sospensione della pena subordinata ad attività lavorativa per la durata di mesi quattro.
2. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art.99 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha rigettato l’istanza di esclusione della recidiva contestata sulla base del fatto che l’imputato fosse gravato di precedenti per furto in abitazione e ricettazione in concorso. Così facendo, si assume, la Corte ha fatto discendere in maniera automatica e obbligatoria dal certificato del casellario e attraverso una motivazione apparente la sussistenza della recidiva, nonostante la facoltatività della stessa. La difesa aveva evidenziato argomenti a sostegno dell’esclusione, segnatamente l’assenza di un collegamento tra i precedenti penali e il reato per cui si procede, ma i giudici di merito non hanno verificato se la reiterazione dell’illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Nelle sentenze di merito si è fatto riferimento a clausole di stile non supportate da elementi di carattere concreto, sebbene il giudice di primo grado avesse riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, da ritenere incompatibile con il riconoscimento della recidiva.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 27 Cost., 81 e 133 cod. pen., 125 e 533 cod.
proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel secondo motivo di appello si era censurata la decisione circa la misura dell’aumento in continuazione, ma la Corte ha del tutto omesso la motivazione sul punto, tralasciando di esplicare le ragioni della misura della pena applicata a titolo di continuazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto può ritenersi corretta in diritto e dotata di congrua motivazione la decisione del giudice di merito che abbia desunto la maggiore capacità delinquenziale dalla vita anteatta dell’imputato.
4.1. Giova evidenziare che il giudice di primo grado (pag.9) aveva sottolineato che il reato di furto in abitazione in concorso commesso nel quinquennio fosse indice di maggiore pericolosità. Tale giudizio ha trovato motivata conferma nella decisione di appello, non potendosi configurare come mera clausola di stile l’espressione secondo la quale le condotte contestate nel presente giudizio costituissero «chiaro sintomo di una sua maggiore capacità delinquenziale» ove si noti che il giudice di primo grado aveva sottolineato che la commissione del secondo fatto di detenzione fosse stato commesso in costanza di sottoposizione a misura cautelare e che, in un altro passo della decisione, sempre a pag.4 della sentenza, la Corte territoriale ha valutato come negativa la personalità dell’imputato, «come desumibile dalla recidiva», anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4.2. Pur essendo possibile che la recidiva possa incidere negativamente sul giudizio finalizzato al beneficio della sospensione condizionale della pena, non sussiste, tuttavia, incompatibilità tra il riconoscimento di tale beneficio, ch presuppone un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, e l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva, che inerisce alla capacità a delinquere manifestata dal reato già commesso
Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha applicato, sulla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 1.230,00 di multa per il fatto commesso nel mese di dicembre 2017, l’aumento a mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per la recidiva e l’aumento a mesi undici di reclusione ed euro 2.100,00 di multa per la continuazione senza fornire alcuna ulteriore motivazione se non una valutazione di congruità della pena così determinata.
La difesa aveva dedotto, con il secondo motivo di appello, che, in considerazione del carattere episodico e delle modalità della condotta, l’aumento applicato ai sensi dell’art.81, comma 2, cod. pen. sulla pena base dovesse ritenersi eccessivo. Su tale censura la Corte ha omesso di fornire replica, così venendo meno all’obbligo di motivazione sancito in materia dalla pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01).
Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla misura dell’aumento della pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore