Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2251 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2251 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 8/2026
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 08/01/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione assunta dal G.u.p. del Tribunale del medesimo capoluogo il 3 aprile 2024, con la quale i ricorrenti erano stati riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica (tutti: concorso in rapina aggravata descritta al capo A, concorso in ricettazione di auto descritta al capo B; i soli COGNOME e COGNOME anche per la rapina di un apparecchio cellulare in concorso descritta al capo C, fatto commesso in occasione della consumazione della rapina in banca descritta al capo A) e condannati alle pene ritenute di giustizia.
1.1. In particolare, la Corte territoriale, assolveva NOME COGNOME dal concorso nella rapina descritta al capo A e rideterminava conseguentemente nei suoi confronti la pena (condizionalmente sospesa) per la ricettazione in concorso descritta al capo B. Per tutti gli altri imputati, oggi ricorrenti, la Corte di appello riduceva la pena inflitta in primo grado, diversamente graduando il trattamento sanzionatorio.
1.2. Avverso tale sentenza ricorrono separatamente gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in seguito sintetizzati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge ed i vizi di motivazione, per intima contraddizione e manifesta illogicità, con riferimento all’affermazione della responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nel reato di rapina descritta al capo A della imputazione, difettando la prova della sua identificazione quale soggetto presente, sia nella vettura usata per commettere il delitto, che presso l’istituto di credito teatro dei fatti descritti in imputazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e i vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena; in particolare, quanto a misura della pena base e dimensione dell’aumento per la continuazione, oltre alla misura calcolata per la recidiva qualificata.
3. NOME COGNOME.
3.1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale ed i vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, quantificata dalla Corte in misura troppo severa.
NOME COGNOME (solo capo B).
4.1. Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità per il delitto di ricettazione contestato asl capo B, non ricorrendo prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della vettura per cui fu richiesto il suo fattivo intervento nell’avviamento del motore.
5. NOME COGNOME.
5.1. Il primo motivo è perfettamente sovrapponibile a quello proposto dal COGNOME, quanto alla ricettazione della vettura usata per commettere la rapina descritta al capo A; difetterebbe in particolare il dolo che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto della vettura.
5.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza (intesa come assenza del tratto grafico) di motivazione in ordine al disposto aumento facoltativo per la seconda aggravante ad effetto speciale riconosciuta (art. 63, comma quarto, cod. pen.). Il motivo di appello proposto era sul punto specifico, ma la Corte (così come il primo giudice) non ha offerto alcuna argomentazione a sostegno della decisone di procedere all’aumento facoltativo per la seconda aggravante ad effetto speciale.
I ricorsi, ad eccezione del secondo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, sono inammissibili per la manifesta infondatezza in diritto dei motivi proposti, sia in punto di riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati, sia in punto di misura della sanzione irrogata, giacché tutti richiedono alla Corte una nuova valutazione del fatto e delle prove valutate nel corso del giudizio abbreviato. Segnatamente, in quanto i motivi sono versati in tema di apprezzamento della prova della condotta in concorso e riunione, prova della identificazione attraverso immagini e conversazioni intercettate, prova della consapevolezza della provenienza da delitto di furto della vettura usata per commettere la rapina descritta sub A.
Detti motivi appaiono anche assumere natura meramente reiterativa di tutte le doglianze prospettate con i motivi di gravame, già rigettati dalla Corte d’appello, con argomentazioni congrue e diffuse, oltre che assolutamente logiche. Dal che discende anche il difetto di specificità di tutti tali motivi di ricorso.
6.1. Rispetto a quanto appena affermato, deve qui precisarsi che correttamente la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati rispettivamente contestati, valorizzando il significato univoco delle fonti di prova assunte nel corso del giudizio abbreviato, che non possono in questa sede essere nuovamente valutate in senso difforme da quanto scrutinato nel giudizio di merito. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito
ha correttamente consentito di ricostruire le vicende rispettivamente contestate, assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti i ruoli descritti nella imputazione. In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento delle rispettive responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l’apprezzamento della prova (ci si riferisce in particolare alla motivazione spesa dalla Corte di merito alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata per argomentare in ordine alla prova della provenienza da delitto della vettura usata per commettere la rapina), non è censurabile con i motivi di ricorso nella sede di legittimità nei confronti dei nominati ricorrenti, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» ( ex multis , Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 258432-01; da ultimo, Sez. 2, n. 40257 del 25/11/2025, Graziotti, n.m.).
6.2. Quanto a dimensione sanzionatoria, riconoscimento dei presupposti per apprezzare la recidiva e negazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte argomenta diffusamente su ciascuno dei punti dedotti alle pagine 7, 9 e 10 della motivazione.
Tanto in ragione delle modalità del fatto, quanto della accresciuta pericolosità degli agenti e della loro più accentuata colpevolezza, quanto infine della irrilevanza di una confessione ‘strategica’ e ‘parziale’, avvenuta quando la prova dei fatti ascritti in concorso a tutti gli imputati era già evidente. Trattasi, comunque, di apprezzamenti di merito, diffusamente argomentati dalla Corte di merito e, pertanto, insuscettibili di censure di sorta nella sede di legittimità.
6.3. Appare viceversa fondato il secondo motivo di ricorso speso nell’interesse di NOME COGNOME in tema di omessa motivazione della scelta discrezionale di apprezzare, ad effetti ingravescenti, anche la seconda aggravante ad effetto speciale, nella concorrenza della aggravante speciale prevista per la rapina e della recidiva qualificata. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata attorno al principio della doverosità (a fronte di uno specifico motivo di gravame) di uno sforzo motivazionale puntuale, sia ove si escluda la rilevanza, agli effetti
sanzionatori, della circostanza concorrente meno grave, sia ove la si ravvisi ed in tale ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla misura dell’aumento (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282594; Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264904; Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259447; Sez. 2, n. 5911 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME; da ultimo Sez. 2, n. 41010 del 06/11/2025, Arcuni, n.m.).
Si impone, pertanto, nei confronti di quest’ultimo ricorrente, l’annullamento della sentenza impugnata con riguardo all’applicazione concreta del criterio moderatore del cumulo materiale di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, dovendo il giudice del rinvio chiarire le ragioni alla base dell’aumento facoltativo ex art. 63, comma 4, cod. pen., e, ove ritenga di confermarlo, dovrà altresì tener conto del limite massimo di un terzo di aumento possibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
7.1. La facile e pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’aumento ex art. 63 comma quarto cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME