Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44387 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44387 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 10.5.2022, la Corte d’appello di Brescia, accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 5.10.2020, irrevocabil 20.12.2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo d
23.7.2018, lo ha condanNOME in relazione ai reati di truffa consumata e tent patrocinio infedele, falsità materiale, irrogandogli la pena di anni 3, mesi 9 e 15 di reclusione;
sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 19.4.2019, irrevocabil 18.7.2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Berga 5.4.2017, lo ha condanNOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 multa per il reato di cui all’art. 640.
Nel determinare la pena, la Corte territoriale ha ritenuto più gravi i reati alla sentenza in data 5.10.2020 ed ha operato l’aumento per la continuazione relazione alla truffa giudicata con la sentenza del 19.4.2019, determinandolo mesi 3 e giorni 15 di reclusione.
Avverso tale pronuncia il COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, h proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con quale deduce il vizio di motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine all’aumento di pena disposto per il reato giudica con la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 19.4.2019 (irrevocabil 18.7.2019). Tale obbligo motivaziorribussisterebbe anche con riguardo alla pena relativa ai reati satellite, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 47127 del 2021.
Nella specie, tenuto conto che gli aumenti di pena operati per i reati sate dalla sentenza della Corte territoriale del 5.10.2020 erano minimi, l’aumento la truffa giudicata con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 19.4.2 avrebbe ben potuto essere contenuto nella misura di due mesi.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudic nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grav stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in mo distinto per ciascuno dei reati satellite. La medesima pronuncia ha, tutta precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai sing aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da cons
di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti pre 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale pene.
Si è poi ulteriormente precisato che il giudice di merito, nel calco l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumen di pena di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del p discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2 SpampiNOME, Rv. 284005 – 01).
Nella specie per il reato satellite, la sentenza della Corte d’appello di B in data 19.4.2019 aveva irrogato la pena da 6 mesi a 3 anni, oltre che con la m da 51 a 1.032 euro. Trattandosi di una truffa, l’aumento operato per tale dalla Corte territoriale con l’ordinanza impugnata, determiNOME in 3 mesi e giorni di reclusione, è stato contenuto al di sotto del minimo edittale. Per trattandosi di un aumento dì entità modesta, in applicazione della richiamata giurisprudenza, può ritenersi che non fosse necessario svolgere in proposito alc specifica motivazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.