Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/03/1997
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 gennaio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 42509 del 17/06/2022), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa il 7 ottobre 202 rideterminava la pena nei confronti di Ritiro Kevin in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusi ed euro 2500,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all’aumento operato ex art. 81 cod. pen. per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., determinato in euro 250,00 di multa senza alcuna motivazione.
i
Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore gener Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. NOME COGNOME chiede dichi inammissibile il ricorso.
Con memoria di replica del 23 aprile 2024, il difensore del ricorrente insist l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è infondato.
Come ha affermato Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Huzu COGNOME Rv. 282260, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individua più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena distinto per ciascuno dei reati satellite.
La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai s aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato s un cumulo materiale di pene.
La costanza del principio rende coerente con esso le pronunce secondo le quali il g di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno d satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere disc conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05 ottobre 2022, Spampina 284005).
I parametri necessari per ricostruire il percorso logico sono quindi costitu indicazione quantitativa dell’aumento di pena riferito ad ogni singolo reato e dall’espl delle ragioni che spiegano la maggiore o minore entità dell’aumento nel duplice riferim proporzione ricavabile per relazione alla pena edittale del reato satellite e alla pe reato più grave posto in continuazione.
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto se la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva l’obbligo di una motivazione, per così dire, rafforzata sussiste solo allorché la pena significativamente dal minimo edittale, mentre nel caso in cui venga irrogata una pena pr alla media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono imp elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, n.m.; 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/201 COGNOME, Rv. 265283).
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se
abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez.
n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisca attraver
l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indi
nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877
del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv.
239754).
Nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustific
implicitamente con l’aumento per la recidiva qualificata.
Inoltre, è errata l’affermazione difensiva secondo la quale la pena applicata in
continuazione sia superiore al medio edittale, poiché la contravvenzione contestata prevede la
pena dell’arresto da tre a dodici mesi o della ammenda sino ad euro 371,00, sicché la scelta dei
giudici di merito di applicare solo l’aumento sulla pena pecuniaria è ispirata ad una scelta d
minima esiguità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1’8/5/2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale