Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Biancavilla il 15/08/1989
avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME c concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, quale giudi del rinvio, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in 8 luglio 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, rideterminato la pena complessivamente irrogata a NOME COGNOME per i reati cui agli artt. 110-629 cod. pen. e 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicazione della continuazione con la pena inflitta con precedente sente irrevocabile.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del propr difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con cui lament violazione di legge (in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 546 cod. pr e il vizio di motivazione. Per il delitto di traffico di stupefacenti già g Corte di appello ha applicato un aumento di due anni di reclusione: tale seg sanzionatorio, per un unico fatto di reato, risulterebbe del tutto sproporz comunque, non sorretto da alcuna motivazione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La prima decisione di appello aveva rigettato la richiesta di continua tra il delitto associativo e i conseguenti reati-fine in tema di stupefacen e 9) della rubrica imputativa del presente procedimento) e il reato ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Adrano il 5 marzo 2016, oggetto de sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in d giugno 2016, confermata dalla Corte di appello di Catania il 4 novembre 2 punito con cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa
La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 33753 25/05/2023, aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da NOME COGNOME rinviando al giudice del merito per verificare se, rispetto al fatto separ giudicato, potessero ravvisarsi gli stessi indici sintomatici di attuazi medesimo disegno criminoso al pari dei reati-fine contestati nel pr procedimento (per i quali il vincolo della continuazione era già stato ricono annullando sul punto la decisione di appello per difetto di motivaz dichiarando inammissibile nel resto l’impugnazione.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte ionica, nel perimetro cognitivo devolutole, richiamato il dictum della pronuncia di legittimità, ha ritenuto avvin ex art. 81 cod. pen., attesa l’omogeneità cronologica, anche i precedentemente giudicati, in ordine ai quali ha ritenuto «pena congrua», ulteriori specificazioni, quella di due anni di reclusione.
Non è revocabile in dubbio l’obbligo per il giudice di argomentare, qu alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in me all’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n.
47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01, che sottolinea, d’altronde, come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altr accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; il valore ponderale il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un raz trattamento sanzionatorio e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elem che hanno condotto alla definizione di quel valore, poiché di una pena non si affermare o negare l’esattezza, ma si può riconoscere o criticare la ragionevole intesa come relazione di coerenza tra la specie e la misura della sanz individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per dosimetria). Si ritiene non necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando siano individuati aumenti di esigua entità, poiché in tal caso è esclu radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. p possono ritenersi sufficienti espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equ “congruo aumento”, ovvero il semplice richiamo alla gravità del reato o al capacità a delinquere (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 01, in motivazione; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01).
Nel caso di specie, in presenza di un aumento di tangibile consistenz ben lontano dal minimo edittale (a fortiori, laddove si consideri che il dato finale postula implicitamente una precedente diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.), il minimale accenno alla congruità dell’ulteriore segmento sanzionatorio non conto di una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione ordine al trattamento punitivo e non consente il controllo sul buon uso fatto giudice del suo potere discrezionale.
In conclusione, in conseguenza della suddetta insuperabile lacu argomentativa per quanto attiene al dovere di motivazione che sorregge quantificazione della pena anche con riferimento agli aumenti riguardanti i r satellite, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catana ch nel valutare nuovamente l’entità dell’aumento per la riconosciuta continuazion terrà conto dei rilievi sopra indicati, argomentando adeguatamente le prop conclusioni.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevoca della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto altra sezione della Corte di appello di Catania.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 23 gennaio 2025
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Il Prdsidente