Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37653 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Co Appello di Salerno per nuovo giudizio. Con dichiarazione di irrevocabilità in o all’accertamento della responsabilità dei COGNOME ex art 624 c.1 cod. proc. p udito ilAifensore
Motivi della decisione
1.11 GUP presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione ed €.4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di cocaina suddivisa in 14 involucri, pari a gr. 2,653 (commesso in San Valentino Torio il 10 ottobre 20219). La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 12 dicembre 2023, ha confermato la penale responsabilità del COGNOME per il fatto sopra descritto e, in accoglimento della richiesta dell’imputato, ha riconosciuto la continuazione con un altro reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 DPR 309/1990, commesso dal 12 ottobre al 26 ottobre 2019, per cui era stato condanNOME alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed €.18000 di multa con sentenza della Corte d’appello di Salerno emessa il 22 novembre 2021 (sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva motivato in ordine all’aumento di pena determiNOME per la continuazione. Inoltre, i giudici di merito non avevano giustificato la sproporzione tra l’aumento fissato nella misura di un anno per l’unico episodio di detenzione oggetto del presente giudizio e l’aumento per la continuazione interna pari a nove mesi stabilito dalla precedente sentenza della Core salernitana (riguardante invece plurimi episodi di spaccio).
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, considerando come reato più grave quello di cessione continuata di stupefacenti di diversa tipologia, già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, è partita dalla pena fissata con la sentenza predetta ( anni 4, mesi 4 di reclusione ed €.18.000 di multa), aumentandola, ex art. 81 cpv, di ulteriori mesi 12 di reclusione ed €.1500,00 di multa con la riduzione per il rito abbreviato ( e determinando dunque la misura finale dell’aumento in mesi 8 di di reclusione ed €.1.000,00 di multa).
Sulla determinazione della misura della pena i giudici di merito non forniscono, neppure implicitamente, alcuna argomentazione. Per di più, COGNOME in ordine al reato già giudicato con la sentenza deHa Corte salernitana divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, l’aumento per la continuazione interna, riguardante plurimi episodi di spaccio, risulta fissato in misura in mesi 9 di reclusione, ridotto a mesi 6 per la scelta del rito.
Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il giudice, nel dete pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reat (Sez. U -, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Si è precisato, a che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispett proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo pene ( Sez. U – n. 47127 del 24/06/2021, cít).
Nel caso di specie, come detto, non è possibile ricavare alcuna argomentazione alla misura dell’aumento fissato in anni uno di reclusione ed €.1500 di multa, anche all’aumento per la continuazione già determiNOME per gli altri illeciti precedenteme con sentenza passata in giudicato.
Si impone conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata perché proceda a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata,limitatamente agli effetti sanzioNOMEri della contin con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio. Visto l’art. 624 cod. proc irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente