Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37751 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2914/2025
NOME COGNOME
CC – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di Parma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze n. 1434 del 2023, n. 108 del 2024 e n. 73 del 2025, rideterminando la pena da applicarsi a NOME in complessivi anni cinque e mesi uno di reclusione, nonché la multa pari a euro 1.477,00.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., nonché la carente motivazione in ordine all’aumento della pena, stabilito nella misura di anni due di reclusione per il reato satellite di cui alla sentenza n. 1434 del 2023, limitandosi a utilizzare clausole di stile, quali ‘la gravità dei fatti commessi e ‘la pericolosità del condannato’, senza fornire argomentazioni sul punto, operando un mero rinvio alla motivazione,
contraddittoria e illogica, della predetta sentenza, né valutando il criterio prescritto dall’art.133, comma 2, n. 4) cod. pen.
Ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che la rapina ivi contestata si è tradotta in una rapida azione predatoria di scarsa offensività, in relazione alla quale la pena è stata applicata nel minimo edittale con aumento di un solo mese per il reato di lesioni.
La difesa ha, altresì, dedotto come parimenti carente risulti il richiamo alla pericolosità del condannato rilevata nella sentenza n. 1434 del 2023 alla luce della occasionalità della scelta della vittima, che ad avviso della difesa, invece, non può significare maggiore pericolosità rispetto all’ipotesi in cui la vittima fosse stata nota, valendo anzi il contrario.
Nel ricorso si è, quindi, evidenziato come l’aumento della pena nella misura di due anni di reclusione per i fatti oggetto della sentenza citata – con la quale è stata applicata la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 600,00 di multa – risulti sproporzionato e non sorretto da una specifica indicazione dei singoli aumenti in riferimento al reato di rapina e di lesione reato.
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, non avrebbe tenuto conto della circostanza di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4), cod. pen., atteso che, come evidenziato nell’istanza, il ricorrente, all’epoca dei fatti non ancora ventenne, si era allontanato dalla famiglia per contrasti insorti all’interno della stessa, determinandosi a delinquere per procacciarsi beni primari.
Infine, nel ricorso si è dedotto che l’aumento di due anni, cumulativo per i reati sub a) art. 628, primo comma cod. pen. e sub b) artt. 582 e 585, anche in relazione all’art. 576, primo comma cod. pen., risulti sproporzionato anche confrontato all’aumento irrogato di soli 5 mesi in relazione ai fatti di tentata rapina di cui alla sentenza n. 73 del 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate
1.1. Va premesso che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto reato più grave quello di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 24 gennaio 2024, con la quale in relazione al reato di rapina consumata è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione e mille euro; su tale pena, riconosciuta la continuazione, ha operato l’aumento nella misura di due anni e 400 euro, con riferimento al reato di rapina oggetto della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6 luglio 2023 (irrevocabile il 24 marzo 2024), che ha applicato la pena di anni
due e mesi quattro e 600 euro di multa) e l’aumento di mesi cinque ed euro 77 di multa, con riferimento al reato di tentata rapina (oggetto della sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. n. 73 del 2025, che aveva inflitto, quale aumento applicato per il reato di cui alla sentenza del 6 luglio 2023, la pena di mesi cinque ed euro 77 di multa.
Tanto precisato, deve rilevarsi che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con distinte condanne, di cui una pronunciata in relazione a due reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ha correttamente individuato il reato più grave in quello oggetto della sentenza del 24 gennaio 2024, ma nel procedere alla determinazione dell’aumento di pena per gli ulteriori reati ha omesso di fornire le ragioni del consistente aumento pari ad anni due ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di rapina oggetto della sentenza del 6 luglio 2023, sul quale si incentrano le censure del ricorrente.
Il Collegio non può non rilevare come il rinvio per relationem alla sentenza del 6 luglio 2023, in punto di gravità e di pericolosità del ricorrente è del tutto generico e non contiene alcuna indicazione delle argomentazioni della sentenza dalla quale sia possibile desumere le ragioni di tale considerevole aumento, di soli quattro mesi inferiore alla pena originariamente inflitta.
Consegue che il provvedimento impugnato, non giustificando le ragioni della misura di tale aumento, non ha fatto corretta applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In tale arresto, la Corte ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nella fattispecie, il prescritto impegno motivazionale non risulta congruamente adempiuto.
Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento determinato in relazione alla
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6 luglio 2023, irrevocabile il 24 marzo 2024, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento determinato in relazione alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6 luglio 2023, irrevocabile il 24 marzo 2024, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma.
Così deciso, il 17 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME